Decreto
Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n.145
[G.U.I.R. 07/06/2000, n.131]
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni
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IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 3, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile
2000;
Art. 1
Contenuto del capitolato
generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in
prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare
dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari
di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono
essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono
di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato
speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per
regolamento si intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 2
Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve avere domicilio
nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli
uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società
legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile
unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza,
a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto
ai sensi del comma 1.
Art. 3
Indicazione delle persone
che possono riscuotere
1. Il contratto di appalto e gli atti
di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati
i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano
la contabilità della stazione appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate
dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico
delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente
notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo
di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve
indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo
del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste
dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi
alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore
a riscuotere.
Art. 4
Condotta dei lavori
da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita
dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per
atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente,
che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante
deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati
motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore,
ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore
o al suo rappresentante.
Art. 5
Cantieri, attrezzi,
spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese
nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione
e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi
materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali
e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche,
esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata
richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento
o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la
necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione
lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni
temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona
conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione
del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere
in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali
e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori
per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere
sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto
utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6
Disciplina e buon ordine
dei cantieri
1. L'appaltatore è responsabile
della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore
di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere.
3. La direzione del cantiere è
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere
è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da
esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità
o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede
o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Art.
7
Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore deve osservare le norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50
per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile
del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso
di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento
a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme
di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione
del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.
Art. 8
Spese di contratto,
di registro ed accessorie
1. Sono a carico dell'appaltatore le spese
di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi
quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore
del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il
pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della
stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito
versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori
il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso
secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente
pagate.
Art. 9
Riconoscimenti a favore
dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei
lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento,
nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate
in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sull'importo netto dell'appalto: 1,00 per cento per la parte dell'importo
fino a 500 milioni; 0,50 per cento per la eccedenza fino a 3000 milioni,
0,20 per cento per la parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto
integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese
del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara
e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del
progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto
al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data
di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste
nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi
spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata
a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata
a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna
dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di
contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del
regolamento.
Art. 10
Variazione al progetto
appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento,
nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo
diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo
dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità,
fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo
25, comma 1, della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione
dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza
di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto
ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134,
comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal
comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione
dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi
al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare
all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia
alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante
non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono
accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto,
l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti
già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi
da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore
ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo 149 del regolamento.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono
tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle
opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle
quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto
e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma
1, lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo compenso
per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre
modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora
le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni
comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del
capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio
economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque
non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente
comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità
del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità
originaria e solo per la parte che supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del
compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta
dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare
la relativa riserva per l'ulteriore richiesta. 8. Qualora il progetto
esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi
da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono
a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese,
le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale
e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 11
Varianti in diminuzione
migliorative proposte dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei contratti affidati
a seguito di appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso
dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo,
della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta
le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite
nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione
dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità
delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione,
quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta
in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci
giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio
parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni,
sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni
ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono
essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione
o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita
nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta
migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in
parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
Art. 12.
Diminuzione dei lavori
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste
dall'articolo 25 della legge, la stazione appaltante può sempre
ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto
previsto in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo
di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza
che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà
di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore
e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art. 13.
Pagamento dei dipendenti
dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato
per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi
quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente
la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato,
la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti
dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura
del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle
richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
Art. 14.
Danni
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte
le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone
e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere
o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono
a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di
adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.
Art. 15.
Accettazione, qualità
ed impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere
alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità:
possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore
dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo
138 del regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei
componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore
dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione
nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante
può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico
del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa
in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse
o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una
lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi
e la contabilità è redatta come se i materiali avessero
le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per
ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,
nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata
una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo
di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate
a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei
lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo
di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie
per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative
spese sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 16.
Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non contengono
specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati
al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto
al riconoscimento di maggiori oneri, nè all'incremento dei prezzi
pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi
tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni,
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee
e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante
l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente
siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per
le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
Art. 17.
Sostituzione dei luoghi
di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano
il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o
convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento
importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
degli articoli 136 e 137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei
materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che
riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Art. 18.
Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e rifare
a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine
del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile
del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto,
si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma
che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando
i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a
carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 19.
Verifiche nel corso
di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche eseguite
dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'appaltatore
stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in
capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.
Art. 20.
Compensi all'appaltatore
per danni cagionati da forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori
causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello
del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato
all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati
ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando
a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere
o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali
lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito
l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori
di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria
fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore
può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi
di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 21.
Tempo per la ultimazione
dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo
130 del regolamento, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta,
deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento
del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto
ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione
delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 22.
Penali
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore
nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata
la penale nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto
e con i limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda
scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione
dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola
scadenza comporta l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente
stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile
del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori.
4. é ammessa, su motivata richiesta
dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure
quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata,
rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della
penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove
costituito.
Art. 23.
Premio di accelerazione
1. In casi particolari che rendano apprezzabile
l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto
al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere
che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale
o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto
sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art. 24.
Sospensione e ripresa
dei lavori
1. E' ammessa la sospensione dei lavori,
ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1,
del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore,
o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano
le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione
di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma
1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del
comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione
dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato
alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al
progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi
dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa
dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda
far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133,
comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la
sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo
di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo
del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione
non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non
è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei
lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori
ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi
1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione
per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.
Art. 25.
Sospensione illegittima
1. Le sospensioni totali o parziali dei
lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e danno diritto
all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice
civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è
quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura
intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari
alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma
2, lettera c) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta
coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati
sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento,
rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni
inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti
in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento
avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al
comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate
e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 26.
Proroghe
1. L'appaltatore che per cause a lui non
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può
richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale
tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione
non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di
proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 27.
Durata giornaliera dei
lavori
1. L'appaltatore può ordinare ai
propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva
comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può
vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore
non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative
alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà
ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi,
salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Art. 28.
Valutazione dei lavori
in corso d'opera
1. Ferme le disposizioni del regolamento
in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per
la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo
a piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità
prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del
prezzo stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo
dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali
provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori,
da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in
contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo
18, comma 1.
Art. 29.
Termini di pagamento
degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati
di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può
superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni
stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato
non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione
del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata
di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare
i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma
9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato
garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione
della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti
possono stabilire termini inferiori.
Art. 30.
Interessi per ritardato
pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento
delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano
all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo
nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni,
dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di
acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'artico-lo
29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore
gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora
il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo
e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di
saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa
imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori
qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti
dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del
maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 31.
Forma e contenuto delle
riserve
1. L'appaltatore è sempre tenuto
ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia
la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a
pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve
devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del
fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate
in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità
la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano
dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici
giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è
effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni
o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 32.
Definizione delle riserve
al termine dei lavori
1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore,
che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto
della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della
legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta
giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo
204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti
dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato
il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite
le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione
appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente
riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni
decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto.
In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via
ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo
31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve stesse.
Art. 33.
Tempo del giudizio
1. L'appaltatore che intenda far valere
le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la
domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal
ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del
regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo
32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi
commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti,
e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione
non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può
svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state
proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure
di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del
comma 2.
Art. 34.
Controversie
1. Se il contratto o gli atti di gara
non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere
delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi
dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo
dove il contratto è stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri
le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel
compromesso è fatto richiamo all'articolo 150 del regolamento ed
alle disposizioni del presente articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le
controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la
Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità previste
dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di
procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Art. 35.
Proprietà degli
oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano
allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la
scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti,
che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori
e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione
e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse
artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato
alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque
alterare i reperti, nè può rimuoverli senza autorizzazione
della stazione appaltante.
Art. 36.
Proprietà dei
materiali di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni
o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi
di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano
la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che
la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 37.
Collaudo
1. Il decorso del termine fissato dalla
legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore
dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie
fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge
e dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo
193 del regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese
di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero
per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o
dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da
pagare all'impresa.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile 2000
Il Ministro: Bordon
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16
maggio 2000
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio
n. 170
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 3, comma 5 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedasi in nota
all'art. 1.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 3, comma 5 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, vedi in nota all'art.
1.
- Il testo del comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e
successive modificazioni, è il seguente:
Art. 3 (Delegificazione). - 1. é
demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità
di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge,
la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione,
alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto
tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi
di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di
conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di
accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti
che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà
regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995
adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme
alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di
lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del
comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli
istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque
senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché,
per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni
nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia
di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i
beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti
commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si
provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni
del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi
i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie
disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento,
le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono
la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che
disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della
legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la
sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che
avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del
medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle
altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione
ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a),
della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati
speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle
norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è
di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della
vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile
del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere
capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori
delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalità per
l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili
di cui all'art. 12, nonché le modalità per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni
di lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di
tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi
e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione,
di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14; g) le
ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali
relativi a specifiche categorie di lavori; h) gli ulteriori requisiti
delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) (abrogata);
l) specifiche modalità di progettazione
e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni
tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni,
anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalità di espletamento
dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) (abrogata);
o) le procedure di esame delle proposte
di variante di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art.
26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano,
nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate
per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante
o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo
si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera
e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti
le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi
nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera;
le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti
e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t) le modalità di attuazione degli
obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari
delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità
di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30;
le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori
segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo
1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei
lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare
l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità
di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione
allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della predisposizione del
regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici
ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento
della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata
la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento,
in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi
alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore
del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità
con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione
dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito
di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione
allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero
degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni
per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia
dalle Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.
Note all'art. 5:
- Il testo del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante: ìNorme generali per la prevenzione
degli infortuni in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre
1994, n. 265, supplemento ordinario.
Note all'art. 9:
- Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 129
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante ìRegolamento di attuazione della legge quadro in materia
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioniì,
è il seguente:
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo
per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza
di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza
dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti
dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato
generale.
9. La facoltà della stazione appaltante
di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo
nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
- Il testo dell'art. 112 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente: Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico
dell'appaltatore). - 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese
di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni
di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui
al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore
tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneì.
Il testo dell'art. 165 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente: Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro
di contabilità). - 1. Il registro di contabilità è
firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi
il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se
ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,
egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande
di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie
deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre
in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione
dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha
firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine
sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati,
e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine
e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 6. Ove per
qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione
le partite provvisorieì.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 134 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente: Art. 134 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). -
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere
introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei
lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della legge.
2. Il mancato rispetto di tale disposizione
non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta
la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore
dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dalla
legge sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o
addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti
il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione
di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita
relazione da inviare alla stazione appaltante.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire
tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che
il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente
la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso
riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art.
25, comma 3, primo periodo della legge.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi
di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art.
136.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni
e dei presupposti che a norma dell'art. 25, comma 1, della legge consentono
di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile
del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di
approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'art. 25, comma
1, lettera b), della legge, il responsabile del procedimento, su proposta
del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la
sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la
sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o
della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria
la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie
previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica
amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento
riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'art. 25, comma
1, lettera b-bis) della legge la descrizione del responsabile del procedimento
ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione
alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno
del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dai
pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale
della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto,
qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella
prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi,
le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento,
sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del
procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità,
le variazioni di cui all'art. 25, comma 3, secondo periodo, della legge
che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento
dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda
attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove
consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di
gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione
lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei
danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente
articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate
dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto,
senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino
da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione
in materia di beni culturali e ambientali.
- Il testo del comma 1 dell'art. 25 della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente: 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili
accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo
comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni
del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
- Il testo dell'art. 136 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente: Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non
contemplati nel contratto). - 1. Quando sia necessario eseguire una specie
di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie
diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo,
i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'art.
34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto
alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere
ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti
al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26,
comma 4, della legge. 5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così
determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore
non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente
regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
- Il testo dell'art. 31-bis della citata
legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente: Art. 31-bis (Norme
acceleratorie in materia di contenzioso). - 1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di
appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve
sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra,
proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento
motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da
procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata
ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta
giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad
oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali
sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati
e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga
decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione
della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.
Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la discussione
del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione
nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni
e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici
giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale
le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il testo dell'art. 149 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 è il seguente:
Art. 149 (Accordo bonario). - 1. Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore
abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo
superi i limiti indicati dall'art. 31-bis della legge, il direttore dei
lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento,
trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione
riservata in merito.
2. Il responsabile del procedimento, valutata
l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo, sente l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale
accordo, e formula alla stazione appaltante una proposta di soluzione
bonaria.
3. Nei successivi sessanta giorni la stazione
appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute
determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione
al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine
la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti
necessari.
4. Qualora l'appaltatore aderisca alla
soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione,
il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione
del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione
di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento
non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha
luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'appaltatore, ulteriori
e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono
nuovamente l'importo fissato dalla legge.
- Per il testo della lettera d), comma
1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modiche,
si veda la nota all'art. 12.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 25 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è il seguente:
Art. 25 (Varianti in corso d'opera). -
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili
accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti
la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella
fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo
comma del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione
sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza
di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera
d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi
del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione
e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1,
lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice
una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi
del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si
considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Nota all'art. 14:
- Il Titolo VI del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, reca la dicitura
GARANZIE (articoli da 100 a 108).
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 138 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 138 (Sinistri alle persone e danni
alle proprietà). - 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono
sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile
del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante
le conseguenze dannose.
Nota all'art. 17:
- Il testo degli articoli 136 e 137 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
sono i seguenti:
Art. 136 (Determinazione ed approvazione
dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto). - 1. Quando sia necessario
eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli
previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'art.
34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati
dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto
alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione
appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere
ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti
al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26,
comma 4, della legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi
prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità;
ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
Art. 137 (Contestazioni tra la stazione
appaltante e l'appaltatore). - 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore
comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile
del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione
e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine
di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento
è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi,
salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità
in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti,
il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza
di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei
lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante,
oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di
servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 130 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 130 (Processo verbale di consegna).
- 1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali
locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi
d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo
verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente
per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;
c) la dichiarazione che l'area su cui
devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni
caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è
tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree
o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere
in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi
fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai
sensi dell'art. 129, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali
l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente
iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa.
Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le
eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto
in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna
è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia
conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che
la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi
verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori
o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità
delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia
i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna
a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
7. In caso di consegna parziale l'appaltatore
è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora
permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina
dell'articolo 133.
- Il testo dell'art. 119 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 119 (Risoluzione del contratto per
grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). - 1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono
essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del
procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente
le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore
abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi,
l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto
alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore
a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre
le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore
dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza,
con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita,
e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile
del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
- Il testo del comma 10 dell'art. 45
del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, è il seguente:
ì10. Il capitolato speciale d'appalto
prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei
lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma
di cui all'art. 42 comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
é in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale
d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione
a determinate esigenze.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 117 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 117 (Penali). - 1. I capitolati speciali
di appalto e i contratti precisano le penali da applicare nel caso di
ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni
sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia,
alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento,
nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle
obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da
applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di
elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato
speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille
e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente
non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità
delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente
al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento
dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento
determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto
al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure
previste dall'art. 119.
5. Qualora la disciplina contrattuale
preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti,
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti
le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
Note all'art. 24:
- Il testo del comma 1 dell'art. 133
del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, è il seguente:
ì1. Qualora circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le
ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna.
- Per il testo delle lettere a), b), b-bis)
e c), comma 1 dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche, vedasi la nota all'art. 12.
- Il testo del comma 2, dell'art. 133
del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, è il seguente:
ì2. Fuori dei casi previsti dal
comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti
e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
- Il testo del comma 7 dell'art. 133 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
è il seguente:
ì7. Ove successivamente alla consegna
dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore
è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza
di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 1382 del codice civile
è il seguente:
Art. 1382 (Effetti della clausola penale).
- La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata
prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione
promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del
danno ulteriore (1223). La penale è dovuta indipendentemente dalla
prova del danno.
- Il testo della lettera c), comma 2
dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, è il seguente:
ì2. Per eventuali voci mancanti
il relativo prezzo viene determinato:
a) e b) (omissis);
c) aggiungendo ulteriormente una percentuale
variabile tra il 13 ed il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia
dei lavori, per spese generali.
- Il testo del comma 4 dell'art. 30 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
è il seguente:
4. Per interventi su opere esistenti,
gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con
idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire
e quelle nuove.
- Il testo della lettera d), comma 2,
dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 544, è il seguente:
2. Per eventuali voci mancanti il relativo
prezzo viene determinato:
da a) a c) (omissis);
d) aggiungendo infine una percentuale
del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
- Il testo del comma 5 dell'art. 133 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
è il seguente:
5. Nel corso della sospensione, il direttore
dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori
a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza
della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove
occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e
mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 168 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 168 (Stato di avanzamento lavori).
- 1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato
speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto,
il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato
speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte
le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto
sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi
dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione
ai sensi dell'art. 136.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato
dal registro di contabilità ma può essere redatto anche
utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'art.
167.
3. Quando ricorrano le condizioni di
cui all'art. 161 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente
firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito
al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere
redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base
a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo
stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
- Il testo del comma 9 dell'art. 28 della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Nota all'art. 30:
- Il testo del secondo comma dell'art.
1224 del codice civile è il seguente:
Al creditore che dimostra di aver subito
un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è
dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Nota all'art. 31:
- Il testo del comma 3 dell'art. 165 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
è il seguente:
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,
egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande
di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui
crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Note all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 31-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche vedi la nota all'art.
10. - Il testo dell'art. 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, è il seguente:
Art. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi).
- 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato
ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento,
i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del
procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore
al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al
responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne
sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento,
i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile
degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità
del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante
sono notificate all'appaltatore.
- Il testo dell'art. 28 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è il seguente:
Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il
regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce
altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche
dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le
modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato
di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì
il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi
e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente
legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità
previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione
di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione
con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo
degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito
delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento. 5. Il collaudatore
o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna
funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione,
di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o
di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore
o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare
parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei
materiali.
7. é obbligatorio il collaudo in
corso d'opera nei seguenti casi;
a) quando la direzione dei lavori sia
effettuata ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in
concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori
in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando
il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo
giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669
del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
Nota all'art. 33:
- Il testo del comma 3 dell'art. 149
del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, è il seguente. 3. Nei successivi sessanta giorni la stazione
appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute
determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione
al responsabile del procedimento e all'appaltatore. Nello stesso termine
la stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti
necessari.
Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 20 del codice di
procedura civile è il seguente:
Art. 20 (Foro facoltativo per le cause
relative a diritti di obbligazione). - Per le cause relative a diritti
di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui
è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
- Il testo dell'art. 150 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 150 (Definizione delle controversie).
- 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono
che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l'appaltatore
siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio
istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'art.
32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda
di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro
di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella
materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta
la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il
presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810, comma 2, del codice di
procedura civile.
3. Ad iniziativa della parte più
diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera
arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina
del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito
dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
4. Le parti possono determinare la sede
del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è
accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede
della Camera arbitrale per i lavori pubblici.
5. Contestualmente alla nomina del terzo
arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità
del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti
gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio
si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui
all'art. 32, secondo comma, della legge.
6. Il corrispettivo a saldo per la decisione
della controversia è versato alla Camera arbitrale dalle parti,
nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto
decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
del lodo.
- Il testo dell'art. 32 della citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:
Art. 32 (Definizione delle controversie).
- 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dal comma 1 dell'art. 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale,
il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso
la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità
di cui all'art. 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate
le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione
del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì,
ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 3 della presente legge, la
composizione e le modalità di funzionamento della Camera arbitrale
per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la Camera arbitrale dovrà
attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità
per assumere l'incarico di arbitro, nonchè la durata dell'incarico
stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla
medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi
della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare
con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da
essi fissata.
Note all'art. 37:
- Il testo del comma 2 dell'art. 30 della
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente:
2. L'esecutore dei lavori è obbligato
a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti
per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il venti per cento. La mancata costituzione
della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
- Il testo dell'art. 101 del citato decreto
del Presidente della Reppublica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 101 (Cauzione definitiva). - 1.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.
2. La cauzione viene prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto
di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
4. La stazione appaltante può
richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione
si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- Il testo dell'art. 193 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è il
seguente:
Art. 193 (Oneri dell'appaltatore nelle
operazioni di collaudo). - 1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette
a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari
ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli,
gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore
quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. 3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera
a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.
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