Circolare
22 giugno 1967 n.1643-Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per l'A.N.C. e per i contratti, Div. 32° Clausole da
inserire nelle lettere d'invito e nei contratti per l'esecuzione
di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi
di lavoro
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Con la circolare 7 novembre 1951
n. 6064 (Gabinetto) (§568) furono com'è noto, impartite disposizioni
circa le clausole da inserire nelle lettere di invito alle gare da esperirsi
dai dipendenti Uffici dell'Amministrazione e nei relativi contratti ai
fini dell'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti
dai contratti collettivi di lavoro.
Con successiva circolare 21 febbraio 1962,
n.1229 (§573). fu poi disposto che la clausola di cui al punto 1)
della circolare predetta venisse opportunamente integrata evidenziando
la obbligatorietà dell'osservanza delle clausole patrizie nazionali
e provinciali sulle Casse Edili ed Enti scuola:
Come è stato peraltro osservato,
la imperfetta formulazione delle clausole predette consentirebbe a talune
imprese esecutrici, di qualificazione categoriale diversa da quella industriale,
di derogare dalla disciplina prevista dai contratti collettivi per il
settore industriale, disattendendo, così, le finalità espressamente
perseguite dalla citata circolare n. 6064 (§568).
Pertanto, al fine di assicurare pienamente,
oltre ad un equo ed uniforme trattamento ai lavoratori impiegati nella
esecuzione delle opere di competenza, la parità concorrenziale
delle imprese aspiranti agli appalti, si dispone che, a decorrere dalla
ricezione della presente circolare, le clausole indicate nella citata
circolare n. 6061 (§568), da inserirsi nelle lettere d'invito e nei
relativi contratti, vengono modificate come segue:
1. <<Nell'esecuzione dei lavori
che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili
ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'impresa si obbliga, altresì,
ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se cooperative anche nei rapporti con
i soci .
I suddetti obblighi vincolano l'impresa
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
o indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica,
economica o sindacale>>.
2. <<L'impresa è responsabile
in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza della norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di
cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati
le commesse date dall'impresa alle altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di
manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo
di ditte specializzate>>.
3. <<In caso inottemperanza agli
obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante
o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherà all'impresa e, se del caso anche all'Ispettorato
suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione
del 20% dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione dei pagamenti del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando la somme così accantonate a garanzia dell'adempimento
degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate
non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti
di cui spora, l'impresa non può porre eccezioni alla stazione appaltante,
né a titolo di risarcimento danni>>.
A maggiore chiarimento del nuovo testo
della clausole in questione si precisa quanto segue:
1. In clausola di cui al punto1) della
circolare. 6064 del 7 novembre 1951 (§568), è stata anzitutto
modificata con la soppressione della enunciazione del motivo per il
quale l'Amministrazione fa obbligo all'impresa appaltatrice di applicare
i contratti collettivi.
Tale motivazione, oltre a essere superflua,
risultava poi incompleta e considerati più ampi ed articolati
motivi enunciati nella circolare medesima.
D'altra parte, l'obbligo da parte delle
imprese appaltatrici di opere pubbliche, di osservare in genere i contratti
collettivi, deriva ora direttamente dagli art. 17 e 19 del capitolo
generale approvato con D.P.R. 10 luglio 1962, n.1063.
2. La formulazione della clausola predetta
è stata, inoltre vincolata affinché resti stabilito, fuori
di ogni dubbio che:
a) I contratti collettivi alla cui osservanza
l'impresa si obbliga sono il contratto collettivo di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località
in cui si svolgono i lavori costituenti oggetto dell'appalto.
Su tali contratti ed accordi, l'Amministrazione
si basa, infatti per la formazione dei prezzi d'appalto.
Al riguardo si precisa che attualmente,
la disciplina collettiva alla quale le imprese appaltatrici sono tenute
è quella costituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro
25 novembre 1996, in vigore dal 1° dicembre 1996 e dagli accordi
locali integrativi della stesso.
b) L'impresa si obbliga ad appiccare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli
accordi locali anzidetti.
La dizione è di tale ampiezza
e chiarezza da non consentire alcuna esclusione; tutte le norme contrattuali,
ancorché non siano strettamente attinenti al trattamento economico
e normativo dei lavoratori, debbano essere applicate dall'impresa.
La funzione della clausola, infatti,
non è soltanto quella di assicurare alla manodopera impiegata
nella esecuzione di opere pubbliche le condizioni normative e retributive
risultanti dai contratti collettivi di lavoro, ma anche quella di garantire
che nessuna discriminazione concorrenziale si crei fra impresa ed impresa
sul piano degli derivante dall'applicazione di tali contratti.
Nella clausola si è pertanto,
ritenuto superfluo confermare l'espresso riferimento agli obblighi di
contribuzione ed accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola
di cui alla citata circolare n. 1229 del 211 febbraio 1962 (§578),
come pure non si è ritenuto necessario evidenziare l'obbligatorietà
degli adempimenti relativi al nuovo istituto dell'anzianità di
mestiere, previsto dall'articolo 38 del citato contratto collettivo
nazionale di lavoro 25 novembre 1966.
Tale espresso riferimento e tale evidenziare
potevano essere, invero, opportuni nella precedente formulazione della
clausola, perché non sorgessero dubbi circa l'obbligatorietà
di adempimenti verso organismi estranei al rapporto di lavoro e non
immediatamente riconducibili al trattamento economico e normativo della
mano d'opera; nessun dubbio può; invece, sussistere sulla base
della nuova formulazione che sancisce l'obbligatorietà indistintamente
ed integralmente, di tutte le norme del contratto nazionale e degli
accordi locali integrativi, tra le quali sono comprese, ovviamente,
quello che prevedono gli obblighi sopra ricordati.
Resta, perciò confermato che
i competenti uffici dell'Amministrazione avranno cura di accertare nei
modi ritenuti più idonei; anche ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative previste, che le imprese appaltatrici, in conformità
all'impegno assunto di osservare integralmente i contratti ed accordi
collettivi, abbiano adempiuto, tra l'altro, agli obblighi specifici
inerenti alla Casse Edili, agli Enti Scuola e all'Istituto dell'anzianità
di mestiere.
Circa gli obblighi nei confronti delle
Casse Edili si ritiene opportuno chiarire, nell'occasione che , ai fini
considerati, non è influente la sentenza n. 129 del 13 luglio
1963, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima
l'estensione erga omnes delle clausole dei contratti collettivi del
settore della edilizia concernenti le Casse Edili, giacché la
pronuncia di illegittimità costituzionale non attiene al contenuto
delle clausole contrattuali, bensì alla loro estraneità
rispetto alle materie per le quali il Governo era stato autorizzato
ad emanare norme delegate;
c) Con la precisazione di cui al terzo
capoverso della clausola l'impresa è tenuta all'osservanza integrale
dei contratti sopra precisati, "indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura (impresa individuale, società
di persone, di capitali ecc.) e dimensione (grande, piccola o media
impresa ) dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica
economica o sindacale ".
Con ciò si è voluto porre
in migliore evidenza la finalità primaria della clausola stessa,
intesa a realizzare, nell'interesse generale, la parità concorrenziale
di tutte le imprese appaltatrici di opere pubbliche sul piano degli
oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
D'altra parte, si osserva incidentalmente
"il richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre
1966 e negli accordi locali integrativi dello stesso, risultano stipulati
per tutte le imprese edili ed affini e per gli operai ad esse dipendenti,
senza che rilevi la natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Per quanto concerne la clausola di cui
al punto 3 della circolare n. 6064 (§568) il testo della stessa,
coerentemente con le variazioni apportate alla clausola di cui al punto
1), è stato modificato nel senso che il pagamento delle somme accantonate
potrà avvenire solo quando l�Ispettorato del lavoro abbia accertato
l�integrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto nazionale
e dagli accordi locali, mentre l�accenno contenuto nella precedente formulazione
della clausola alla corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto,
poteva sembrare riferirsi unicamente agli obblighi di carattere retributivo.
Infine, è stata soppressa la previsione
contenuta nel precedente testo della clausola, secondo la quale poteva
autorizzarsi il pagamento all�impresa dalle somme accantonate qualora
venisse accertato, dall�Ispettorato del lavoro, che l�eventuale vertenza
era stata definita.
Si è, infatti, ritenuta più
rispondente alle finalità delle clausole in esame che, anche in
caso di vertenza, il pagamento delle somme accantonate venga effettuato
solo quando l�Ispettorato del lavoro abbia accertato che gli obblighi
derivanti dai contratti e accordi collettivi di lavoro, sono stati, comunque,
integralmente adempiuti.
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