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Circolare 22 giugno 1967 n.1643-Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti, Div. 32° Clausole da inserire nelle lettere d'invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro

 Con la circolare 7 novembre 1951 n. 6064 (Gabinetto) (§568) furono com'è noto, impartite disposizioni circa le clausole da inserire nelle lettere di invito alle gare da esperirsi dai dipendenti Uffici dell'Amministrazione e nei relativi contratti ai fini dell'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Con successiva circolare 21 febbraio 1962, n.1229 (§573). fu poi disposto che la clausola di cui al punto 1) della circolare predetta venisse opportunamente integrata evidenziando la obbligatorietà dell'osservanza delle clausole patrizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti scuola:

Come è stato peraltro osservato, la imperfetta formulazione delle clausole predette consentirebbe a talune imprese esecutrici, di qualificazione categoriale diversa da quella industriale, di derogare dalla disciplina prevista dai contratti collettivi per il settore industriale, disattendendo, così, le finalità espressamente perseguite dalla citata circolare n. 6064 (§568).

Pertanto, al fine di assicurare pienamente, oltre ad un equo ed uniforme trattamento ai lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere di competenza, la parità concorrenziale delle imprese aspiranti agli appalti, si dispone che, a decorrere dalla ricezione della presente circolare, le clausole indicate nella citata circolare n. 6061 (§568), da inserirsi nelle lettere d'invito e nei relativi contratti, vengono modificate come segue:

1. <<Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative anche nei rapporti con i soci .

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse o indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale>>.

2. <<L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza della norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati le commesse date dall'impresa alle altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate>>.

3. <<In caso inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui spora, l'impresa non può porre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni>>.

A maggiore chiarimento del nuovo testo della clausole in questione si precisa quanto segue:

1. In clausola di cui al punto1) della circolare. 6064 del 7 novembre 1951 (§568), è stata anzitutto modificata con la soppressione della enunciazione del motivo per il quale l'Amministrazione fa obbligo all'impresa appaltatrice di applicare i contratti collettivi.

Tale motivazione, oltre a essere superflua, risultava poi incompleta e considerati più ampi ed articolati motivi enunciati nella circolare medesima.

D'altra parte, l'obbligo da parte delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, di osservare in genere i contratti collettivi, deriva ora direttamente dagli art. 17 e 19 del capitolo generale approvato con D.P.R. 10 luglio 1962, n.1063.

2. La formulazione della clausola predetta è stata, inoltre vincolata affinché resti stabilito, fuori di ogni dubbio che:

a) I contratti collettivi alla cui osservanza l'impresa si obbliga sono il contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori costituenti oggetto dell'appalto.

Su tali contratti ed accordi, l'Amministrazione si basa, infatti per la formazione dei prezzi d'appalto.

Al riguardo si precisa che attualmente, la disciplina collettiva alla quale le imprese appaltatrici sono tenute è quella costituita dal contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1996, in vigore dal 1° dicembre 1996 e dagli accordi locali integrativi della stesso.

b) L'impresa si obbliga ad appiccare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali anzidetti.

La dizione è di tale ampiezza e chiarezza da non consentire alcuna esclusione; tutte le norme contrattuali, ancorché non siano strettamente attinenti al trattamento economico e normativo dei lavoratori, debbano essere applicate dall'impresa.

La funzione della clausola, infatti, non è soltanto quella di assicurare alla manodopera impiegata nella esecuzione di opere pubbliche le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, ma anche quella di garantire che nessuna discriminazione concorrenziale si crei fra impresa ed impresa sul piano degli derivante dall'applicazione di tali contratti.

Nella clausola si è pertanto, ritenuto superfluo confermare l'espresso riferimento agli obblighi di contribuzione ed accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti Scuola di cui alla citata circolare n. 1229 del 211 febbraio 1962 (§578), come pure non si è ritenuto necessario evidenziare l'obbligatorietà degli adempimenti relativi al nuovo istituto dell'anzianità di mestiere, previsto dall'articolo 38 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1966.

Tale espresso riferimento e tale evidenziare potevano essere, invero, opportuni nella precedente formulazione della clausola, perché non sorgessero dubbi circa l'obbligatorietà di adempimenti verso organismi estranei al rapporto di lavoro e non immediatamente riconducibili al trattamento economico e normativo della mano d'opera; nessun dubbio può; invece, sussistere sulla base della nuova formulazione che sancisce l'obbligatorietà indistintamente ed integralmente, di tutte le norme del contratto nazionale e degli accordi locali integrativi, tra le quali sono comprese, ovviamente, quello che prevedono gli obblighi sopra ricordati.

Resta, perciò confermato che i competenti uffici dell'Amministrazione avranno cura di accertare nei modi ritenuti più idonei; anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste, che le imprese appaltatrici, in conformità all'impegno assunto di osservare integralmente i contratti ed accordi collettivi, abbiano adempiuto, tra l'altro, agli obblighi specifici inerenti alla Casse Edili, agli Enti Scuola e all'Istituto dell'anzianità di mestiere.

Circa gli obblighi nei confronti delle Casse Edili si ritiene opportuno chiarire, nell'occasione che , ai fini considerati, non è influente la sentenza n. 129 del 13 luglio 1963, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'estensione erga omnes delle clausole dei contratti collettivi del settore della edilizia concernenti le Casse Edili, giacché la pronuncia di illegittimità costituzionale non attiene al contenuto delle clausole contrattuali, bensì alla loro estraneità rispetto alle materie per le quali il Governo era stato autorizzato ad emanare norme delegate;

c) Con la precisazione di cui al terzo capoverso della clausola l'impresa è tenuta all'osservanza integrale dei contratti sopra precisati, "indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura (impresa individuale, società di persone, di capitali ecc.) e dimensione (grande, piccola o media impresa ) dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale ".

Con ciò si è voluto porre in migliore evidenza la finalità primaria della clausola stessa, intesa a realizzare, nell'interesse generale, la parità concorrenziale di tutte le imprese appaltatrici di opere pubbliche sul piano degli oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

D'altra parte, si osserva incidentalmente "il richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1966 e negli accordi locali integrativi dello stesso, risultano stipulati per tutte le imprese edili ed affini e per gli operai ad esse dipendenti, senza che rilevi la natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Per quanto concerne la clausola di cui al punto 3 della circolare n. 6064 (§568) il testo della stessa, coerentemente con le variazioni apportate alla clausola di cui al punto 1), è stato modificato nel senso che il pagamento delle somme accantonate potrà avvenire solo quando l�Ispettorato del lavoro abbia accertato l�integrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto nazionale e dagli accordi locali, mentre l�accenno contenuto nella precedente formulazione della clausola alla corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto, poteva sembrare riferirsi unicamente agli obblighi di carattere retributivo.

Infine, è stata soppressa la previsione contenuta nel precedente testo della clausola, secondo la quale poteva autorizzarsi il pagamento all�impresa dalle somme accantonate qualora venisse accertato, dall�Ispettorato del lavoro, che l�eventuale vertenza era stata definita.

Si è, infatti, ritenuta più rispondente alle finalità delle clausole in esame che, anche in caso di vertenza, il pagamento delle somme accantonate venga effettuato solo quando l�Ispettorato del lavoro abbia accertato che gli obblighi derivanti dai contratti e accordi collettivi di lavoro, sono stati, comunque, integralmente adempiuti.Stampa questa pagina