Legge
19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale
|
(G.U. 19-03-1990, n. 69, Serie Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Modifiche delle leggi 10 febbraio 1962,
n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 26 luglio 1975, n. 354 e 13 settembre 1982,
n. 646
Art. 1
1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore
della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere
l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della
guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore
di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti
indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della
guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività
economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare
le fonti di reddito.2. Accertano, in particolare, se dette persone siano
titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese
le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano
di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato,
degli enti pubblici o delle Comunità europee.3. Le indagini sono
effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che
nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma
1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società,
consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano
poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.4. Quando
vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta
la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od
alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta,
possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione
della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro
dei beni prima della fissazione dell'udienza.5. Il presidente del tribunale
provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il
sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal
tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni
di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono
intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello
stesso articolo 2-ter.6. Il procuratore della Repubblica e il questore
possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente
creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni
tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente,
gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della
documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e
255 del codice di procedura penale".
Art. 2
1. I commi terzo e quarto dell'articolo
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:
"Con l'applicazione della misura
di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei
quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini
complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente,
entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può
essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale.
Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma
5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini
di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale,
in quanto compatibili.Il sequestro è revocato dal tribunale quando
è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione
o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza
o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".
2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti: "Anche
in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale
potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione
può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore
della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora
dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di
cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere
che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il
reimpiego.Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato
o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura
di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.In ogni caso il
sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni
sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti
sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga
disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".
Art. 3
1. L'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
"Art. 10. 1. Le persone alle quali
sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione
non possono ottenere:a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;b)
concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché
concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio
di attività imprenditoriali;c) concessioni di costruzione, nonché
di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;d) iscrizioni negli albi di appaltatori
o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione
e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio
per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari
astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;e) altre iscrizioni o
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per
lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;f)
contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento
di attività imprenditoriali.2. Il provvedimento definitivo di applicazione
della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di
cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto,
di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti
la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi
di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le
licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni
sono cancellate a cura degli organi competenti.3. Nel corso del procedimento
di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità,
può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2
e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale
può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica
la misura di prevenzione.4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva
con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei
confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la
persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini
in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci
per un periodo di cinque anni.5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia,
ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per
gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti
dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui
per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento
all'interessato e alla famiglia".
Art. 4
1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis
della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni"
sono inserite le seguenti: "nonché le autorizzazioni, le abilitazioni
e le erogazioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis
della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:"Le
cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione
debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede,
non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile,
non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione,
copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto,
nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché
dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo
comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato
se il provvedimento sia divenuto definitivo".
3. Il quinto comma dell'articolo 10-bis
della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:"Le
prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma
e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive
province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze
e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui
al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato,
può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati
nella medesima".
4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis
della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola "licenze"
sono inserite le seguenti: " autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione
delle erogazioni".
5. Il nono comma dell'articolo 10-bis
della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:"Le
stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni,
autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione
di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".
Art. 5
1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater
della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter"
sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'articolo 10"
ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi
accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".
2. Nel secondo comma del medesimo articolo
10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite
dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".
Art. 6
1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:"Il
pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o
di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi
pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in
violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con
la reclusione da due a quattro anni".
Art. 7
1. Dopo l'articolo 10-quinquies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il seguente:
"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica
amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni,
le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste
dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti
e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione
relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi
che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze
ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo
10-quater nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo
10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge
dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.2. La certificazione
è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti
o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione
o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e
di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.3. Nel caso di contratti
stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione,
oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati,
può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa
acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato
di famiglia di data non anteriore a tre mesi.4. Quando gli atti o i contratti
riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti
della stessa società. Essa è altresì richiesta, se
trattasi di società di capitali o di società cooperative,
nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi
di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se
trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei
soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha
la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se
trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile
la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano
stabilmente la società nel territorio dello Stato.5. Ai fini dell'applicazione
della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori la certificazione
è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico
dell'impresa.6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta
del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo
ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società,
impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati
prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali
la certificazione è richiesta ed indicare le amministrazioni o
enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il
numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale,
incaricata di ritirarli. La certificazione è valida per tre mesi
dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata
ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione
rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione
o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.7.
Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione
o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti
di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una
dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di
prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori.
La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità
stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse
disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di
subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere
e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.8.
La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto
o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica
ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità
provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.9. La certificazione
non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione
di cui al comma 7:a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
artigiani o con esercenti professioni intellettuali;b) per la stipulazione
o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni
di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti
la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo
non supera i cento milioni di lire;c) per l'autorizzazione di subcontratti,
cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e`la prestazione
dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera
i cento milioni di lire;d) per la concessione di contributi, finanziamenti
e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
per lo svolgimenuo di attività imprenditoriali il cui valore complessivo
non supera i cinquanta milioni di lire.10. E' fatta comunque salva la
facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle
dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione
alla prefettura territorialmente competente.11. L'impresa aggiudicataria
è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella strutturaa
d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.12. Le certificazioni
prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria
previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.13. Le
certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.14.
Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo,
attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.15.
Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà
di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti
dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica
possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici
committenti o concedenti.16. Decorso un anno dalla firma del contratto
riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione
o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare
la verifica di cui al comma 15".
Art. 8
1. Nel primo comma dell'articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "Le stesse pene si applicano
al subappaltatore e all'affidatario del cottimo" sono sostituite
dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario
del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda
pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo".
Art. 9
1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre
1982, n. 646, è inserito il seguente:"Art. 23-bis. 1. Quando
si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo
comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente,
per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575.2. Successivamente, il giudice penale trasmette
a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli
atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario
mantenerli segreti.3. Il giudice che procede per l'applicazione della
misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale
per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce
sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla
definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e
gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini
previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo
4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile
di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità
di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene
all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.4.
Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui
al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di
prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575".
Art. 10
1. Nel primo comma dell'articolo 25 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole "ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575 " sono inserite le seguenti: "in quanto
indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di
tale legge" ; nello stesso comma le parole di residenza sono sostituite
dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede"
è sostituita dalle seguenti: "può procedere".
2. Nel secondo comma dell'articolo 25
della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo
comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma dell'articolo 10-ter"
sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo
2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".
3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo
2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo
2-bis".
4. Dopo il quarto comma dell'articolo
25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:"La
revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura
di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi
acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".
Art. 11
1. Il primo comma dell'articolo 30 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:"Le
persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo
416-bis del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo,
ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo
1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta
giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora
abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione
del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni
di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti
a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono
elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi
i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".
Art. 12
1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10
e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".
2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo
21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento"
è inserita la seguente: "definitivo".
Art. 13
1. Nell'articolo 30-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1-bis.
Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo
o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità
organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del
codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità
dei collegamenti con la criminalità organizzata".
Capo II
Ambito di applicazione delle leggi 31
maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646. Effetti della riabilitazionee
disposizioni a tutela della trasparenza dell'attivitàdelle regioni
e degli enti locali e in materiadi pubblici appalti
Art. 14
1. Salvo che si tratti di procedimenti
di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965,
n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione
di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli
da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai
soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo
1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge
22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e
2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi
sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648 bis o 648 ter
del codice penale, ovvero quella di contrabbando [1].
2. Nei confronti dei soggetti di cui al
comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione
della misura di prevenzione.
3. La riabilitazione comporta, altresì,
la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575.
Note:
1 Comma modificato dall' art. 11, comma
1, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 e, successivamente, dall' art. 9, comma
1, L. 7 marzo 1996, n. 108.
Art. 15 [1]
1. Non possono essere candidati alle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e
consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore
e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione
dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende
speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno
1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati
delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna,
anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato
testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso
in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna,
anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato),
316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione
a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio),
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione
in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con
sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello,
per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da
quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono
stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento
penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato
già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati
a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale
ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. [2]
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento
o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento
di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma
1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione
o la nomina è di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale,
comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale
o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori
regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro
che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo
che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto
a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni
stesse.
4-bis. Se alcuna delle condizioni di cui
al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi
previsti dal comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle
cariche sopra indicate. La sospensione di diritto consegue, altresì,
quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive
di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale [3].
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale
o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che
comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati al
commissario del Governo se adottati a carico del presidente della giunta
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere regionale ed
al prefetto negli altri casi. Il prefetto, accertata la sussistenza di
una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento
agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. Nei
casi in cui la causa di sospensione interviene nei confronti del presidente
della giunta regionale, di un assessore regionale o di un consigliere
regionale, il commissario del Governo ne dà immediata comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro
per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento
che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a
cura del commissario del Governo, al competente consiglio regionale per
l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana
e la regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del Governo sono
esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente
della commissione di coordinamento. Per la durata della sospensione al
consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica
ridotta di una percentuale fissata con legge regionale [4].
4-quater. La sospensione cessa nel caso
in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura
coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga emessa sentenza, anche
se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento
o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione
o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo
pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto
all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina [5].
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche
indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio
in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo
il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai
commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato
condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto
a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa
la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle
condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 nei
confronti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compresi
gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato
dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. Per il personale degli enti locali
la sospensione è disposta dal capo dell'amministrazione o dell'ente
locale ovvero dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza,
con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Per il personale appartenente alle regioni e per gli amministratori e
i componenti degli organi delle unità sanitarie locali, la sospensione
è adottata dal presidente della giunta regionale, fatta salva la
competenza, nella regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti emanati dal
giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni
o enti locali indicati al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui
al comma 4-septies si applicano altresì le disposizioni dei commi
4-quinquies e 4-sexies [6].
5. Quando, in relazione a fatti o attività
comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria
ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità
di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso
nei servizi degli stessi enti , il prefetto può accedere presso
gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie
concernenti i servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma
5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa.
Note:
1 Articolo modificato dall' art. 1, comma
1, L. 18 gennaio 1992, n. 16.
2 La Corte costituzionale, con sentenza
6 maggio 1996, n. 141, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale
del presente comma nella parte in cui prevede la non candidabilità
alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: di
coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza
non ancora passata in giudicato (lettere a), b), c), e d)); di coloro
i quali, in relazione ai delitti indicati nella lettera a), è stato
disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati
a comparire in udienza per il giudizio (lettera e)); di coloro nei cui
confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il
relativo provvedimento non abbia carattere definitivo (lettera f)).
3 Comma così sostituito dall' art.
1, L. 12 gennaio 1994, n. 30.
4 Comma sostituito dall' art. 2, L. 12
gennaio 1994, n. 30.
5 Comma modificato dall' art. 4, L. 12
gennaio 1994, n. 30.
6 La Corte costituzionale, con sentenza
n. 197 del 27 aprile 1993, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale
del presente comma nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies,
prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del
procedimento disciplinare ai sensi dell' art. 9 della legge 7 febbraio
1990, n. 19.
Art. 15 bis [1]
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma
dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o
indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o
su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono
la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento
dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare
grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione
dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia
e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto
dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi
predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle
cariche ricoperte [2].
1-bis. Presso il Ministero dell'interno
è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di
sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria [3].
2. Lo scioglimento è disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento
deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente
della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente
trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della
provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente
acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti
di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale,
il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore
della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva
i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione
alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon
andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi
ad esse affidati [4]. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione
del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana [5].
3-bis. Il provvedimento con il quale si
dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del
comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo
degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite
dal comma 2 [6].
4. Con il decreto di scioglimento è
nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale
esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso.
La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello
Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione
ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica
fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile [7].
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno,
da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento
della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle
attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione
degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità
di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1,
comma 1-bis [8].
5. Quando ricorrono motivi di urgente
necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento,
sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può
eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui
al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento
degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni
indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste
dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. Quando in relazione alle situazioni
indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga
alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di
comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni
ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione
di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile
lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto
in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno
dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto,
il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti
dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione
di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte
dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa,
sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione
degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti
sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale
non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato,
la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio
lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle
prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si
provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento
delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite
disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno
1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,
n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza
del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà
rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata
dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio
che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera
e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle
regioni e degli enti locali [9].
6-ter. Per far fronte a situazioni di
gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche
indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il
termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità
degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati
e non eseguti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla
commissione straordinaria. La relativa deliberazione esecutiva a norma
di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito
il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni
statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale
territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo
o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di
priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli
stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in
deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni
e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con
contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati [9].
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi
6-bis, 6-ter e 6-septies si applicano, a far tempo dalla data di insediamento
degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni
comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo
di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 [10].
6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento
è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione
o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti
di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento
in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio
degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta
tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità
la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento
e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già
concluso [9].
6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione
popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui
al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza
e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si
avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di
rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia
(UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali,
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente
interessati alle questioni da trattare [9].
6-septies. Qualora negli enti, nei cui
confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del
comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista
dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la
mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione
di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento,
dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato
dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione
nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti
dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede
altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito
dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente
effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni
del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai
fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque
denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di comparto [9]
7. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di
comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane,
nonché alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
7-bis. Il Ministro dell'interno presenta
al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla
gestione straordinaria dei singoli comuni [11].
Note:
1 Articolo aggiunto dall' art. 1, comma
1, D.L. 31 maggio 1991, n. 164.
2 Comma modificato dall' art. 1, comma
1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
3 Comma aggiunto dall' art. 1, comma 2,
D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
4 Comma modificato dall' art. 2, comma
1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
5 Comma modificato dall' art. 2, comma
2, L. 23 aprile 1993, n. 120.
6 Comma aggiunto dall' art. 2, comma 2,
D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
7 Comma modificato dall' art. 3, comma
1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
8 Comma aggiunto dall' art. 3, comma 2,
D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
9 Comma aggiunto dall' art. 4, comma 1,
D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
10 Comma aggiunto dall' art. 4, comma
1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529 e, successivamente, modificato dall'
art. 29, L. 3 agosto 1999, n. 265.
11 Comma aggiunto dall' art. 5, comma
1, D.L. 20 dicembre 1993, n. 529.
Art. 16
1. L'Alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei
poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora
ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano
tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti
appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari
per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonché il prefetto
della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando
sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività
delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di
controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
1-bis. Ai medesimi fini indicati nel comma
1 il prefetto, anche sulla base di elementi acquisiti dall'Alto commissario
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso,
può chiedere, per le province, per i comuni e per le amministrazioni
e gli enti indicati nell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
45 della citata legge n. 142 del 1990, con le modalità e i termini
previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono
comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo [1].
Note:
1 Comma aggiunto dall' art. 15, comma
1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Art. 17
1. Per l'esecuzione di opere e lavori
di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente
capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento
con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa
della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 [1].
2. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per
il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni
per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti
relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali,
nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni
per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni
si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle
concessioni di costruzione e di gestione [2].
3. Entro lo stesso termine di cui al comma
2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa
con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni
per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari
di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti
societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione
entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società
fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni
interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni
delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione
dall'Albo stesso [3].
Note:
1 Comma sostituito dall' art. 22, comma
3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
2 Comma modificato dall' art. 22, comma
1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
3 Comma modificato dall' art. 9, comma
63, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 18
1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui
importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le
imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa
vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi
aggiudicatari sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori compresi
nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità
[1].
3. Il soggetto appaltante è tenuto
ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse
con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento
in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile,
in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime,
ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto
o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta
o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo [2];
2) che l'appaltatore provveda al deposito
del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
lavorazioni [3];
3) che al momento del deposito del contratto
di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di cui al numero 4) del presente comma [3];
4) che l'affidatario del subappalto o
del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad
uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei
costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione
delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è
sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni [4].
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione
o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli
stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione
o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento [5].
3-ter. [6].
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare,
per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.
5. [7].
6. Nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, n. 3) [8].
7. L'appaltatore di opere pubbliche è
tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è,
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le
imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione
o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono
a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio
dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o
di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata
quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto
o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea,
società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa [9].
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori
affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di
impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22
e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili,
nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche
ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni
si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti
in appalto [10].
12. Ai fini del presente articolo è
considereato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore
a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo
che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali
da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati [11].
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa
vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente
ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è
consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad
alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni
all'albo nazionale dei costruttori [12].
14. Le disposizioni del presente articolo,
escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti
o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
la disposizione di cui al n. 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo
nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto
ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione
appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo
21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Note:
1 Comma modificato dall' art. 22, comma
2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
2 Numero sostituito dall' art. 9, comma
65, L. 18 novembre 1998, n. 415.
3 Numero sostituito dall' art. 9, comma
66, L. 18 novembre 1998, n. 415.
4 Comma sostituito dall' art. 34, comma
1, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, a decorrere dal 1° gennaio 1993
e, successivamente, dall' art. 34, comma 1, L. 11 febbraio 1994, n. 109.
5 Comma aggiunto dall' art. 34, comma
1, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, a decorrere dal 1° gennaio 1993.
6 Comma aggiunto dall' art. 34, comma
2, L. 11 febbraio 1994, n. 109 e, successivamente, abrogato dall' art.
9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415.
7 Comma abrogato dall' art. 9, comma 68,
L. 18 novembre 1998, n. 415.
8 Comma modificato dall' art. 34, comma
2, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, a decorrere dal 1° gennaio 1993.
9 Comma sostituito dall' art. 34, comma
3, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, a decorrere dal 1° gennaio 1993
e, successivamente, modificato dall' art. 9, comma 69, L. 18 novembre
1998, n. 415.
10 Comma modificato dall' art. 34, comma
4, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, a decorrere dal 1° gennaio 1993
e, successivamente, dall' art. 9, comma 70, lett. a) e b), L. 18 novembre
1998, n. 415.
11 Comma sostituito dall' art. 22, comma
4, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, modificato dall' art. 34, comma 5, D.Lgs.
19 dicembre 1991, n. 406, a decorrere dal 1° gennaio 1993 e, successivamente,
sostituito dall' art. 9, comma 71, L. 18 novembre 1998, n. 415.
12 Comma modificato dall' art. 34, comma
4, D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, a decorrere dal 1° gennaio 1993
e, successivamente, dall' art. 9, comma 72, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Art. 19
1. Il primo comma dell'articolo 20 della
legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:"Sono
ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge,
nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura
delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o
da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario
dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative
di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422,
e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni
ed integrazioni".
2. Il secondo comma dell'articolo 21 della
legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente."Salvo
quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti
di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara
o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti
dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può
essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della
presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei
costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse".
3. E' vietata l'associazione anche in
partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante
o successivo all'aggiudicazione della gara.
4. La violazione della disposizione di
cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione
concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.
Art. 20
1. Prima della stipula del contratto relativo
ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante
procede, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 7 della
legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977,
n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle
forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste, integrate,
se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco
delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché
dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione
adottato.
Capo III
Modifiche del codice penale. Disposizioni
diverse,di attuazione e transitorie.Abrogazione di norme
Art. 21
1. L'art. 32-quater del codice penale
è sostituito dal seguente:
"Art. 32-quater (Casi nei quali alla
condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320,
321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1) del secondo
comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale
o comunque in relazione ad essa comporta l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione".
Art. 22
1. Dopo l'art. 640 del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 640-bis (Truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche). La pena è della reclusione
da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".
Art. 23
1. L'art. 648-bis del codice penale è
sostituito dal seguente:
Art. 648-bis (Riciclaggio). Fuori dei
casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre
utiltà provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope,
con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione
della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta
milioni.
La pena è aumentata quando il fatto
è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
Art. 24
1. Dopo l'art. 648-bis del codice penale
è inserito il seguente:
"Art. 648-ter (Impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita). Chiunque, fuori dei casi
di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope,
è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena è aumentata quando il fatto
è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
Art. 25
1. Nel primo comma dell'art. 379 del codice
penale, le parole "e del caso preveduto dall'art 648" sono sostituite
dalle seguenti: "e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis
e 648-ter".
Art. 26
1. Quando i fatti previsti dagli articoli
648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio
di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta ovvero di
altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione
in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano
le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di revoca
del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.
Art. 27
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo
4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia
di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso
di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi
in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli
648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi
articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione
dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno
fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori
costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti
dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito
dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi
moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica,
il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore.
2. Nelle medesime circostanze, in casi
eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo
provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone
notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore
della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida
entro le successive quarantotto ore.
Art. 28
1. Nelle società fiduciarie e di
revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le
cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale,
di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere
rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla
lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle
disposizioni vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti
alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente
modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le
società che svolgono le attività di raccolta del risparmio
fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano
ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1985, n. 350.
2. La mancanza dei requisiti di cui al
comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo
svolgimento delle attività di cui allo stesso comma.
3. Fermo restando il disposto del comma
4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato
dalla presente legge, quando si tratti di società già autorizzate,
il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli
interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga
altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni dal consiglio
di amministrazione della società ovvero dall'organo, comunque denominato,
titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel
termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico
che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.
4. L'applicazione provvisoria della misura
interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1;
la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni
di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.
Art. 29
1. L'articolo 96 del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, è sostituito dal seguente:"Art. 96
1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta
del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione
della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei
mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti
milioni.2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo
2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.3.
Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite,
vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività
prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia,
ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma
1".
Art. 30
1. L'articolo 13 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
1980, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Art. 13. 1. Deve essere identificato
a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la
propria personale responsabilità, le complete generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque
compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi
di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità
previste dal comma 7, presso:a) uffici della pubblica amministrazione,
ivi compresi gli uffici postali;b) enti creditizi;c) operatori finanziari
e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;d)
altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche
per il tramite di società controllate o di società fiduciarie
o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura
e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere
che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto
periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di
importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica
operazione.3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli
mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione
di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità
dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene
eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata
anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.4. Le scritture indicate nel
comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.5. Salvo che il fatto
costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione,
che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la
multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.6. Salvo che il
fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione,
che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del
quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, è punito
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione
a lire dieci milioni.7. L'importo di cui al comma 1 è determinato
con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con
il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio ".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno
effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge per i soggetti indicati alle lettere a) e b) del primo capoverso,
e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati alle rimanenti lettere.
Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
Art. 31
1. Il primo comma dell'articolo 9 della
legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:"Chiunque
partecipa in una società esercente attività bancarie, società
con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito,
nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio,
in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne
comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia
entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il
detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono
essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento
o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita
o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale
stessa".
Art. 32
1. Il numero 2) dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, è sostituito
dal seguente:"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate,
salvi gli effetti della riabilitazione;".
Art. 33
1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre
1969, n. 742, è inserito il seguente:"Art. 2-bis 1. Nei procedimenti
per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo
1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura
personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora
gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione
dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari,
con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".
Art. 34
1. Presso le segreterie delle procure
della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti
appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione.
Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che
vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia
e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Non possono essere rilasciate a privati
certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.
3. I provvedimenti definitivi con i quali
l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede
la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità
e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati
a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni.
I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla
questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo
10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 35
1. Qualora nei procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure
finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue
innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia
dei provvedimenti già adottati dal giudice penale.
2. A tal fine, il giudice penale trasmette
gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti
ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il
procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica
competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. 36
1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della
legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo
24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. La seconda parte del settimo comma
dell'articolo 416-bis del codice penale è abrogata; restano tuttavia
ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute
irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
|
|