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Rilascio Durc tramite PEC

Dal 2 settembre 2013 le richieste di rilascio di Durc devono obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC al quale verrà inviato il documento.
Anche le Casse Edili recapiteranno i Durc tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti (Stazioni Appaltanti, Enti Aggiudicatari, Soa, Imprese: queste ultime potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente, come previsto all'art. 31 del D.Lgs 69/2013).
Chiediamo la Vs. cortese collaborazione al fine di aggiornare i nostri anagrafici con l'inserimento degli indirizzi PEC mancanti, tramite il servizio MUT (scheda anagrafica impresa).
L'eventuale trasmissione del Durc - ricevuto dall'impresa via PEC - a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti privati) si può effettuare stampando il documento allegato alla mail certificata. L'apposizione sul Durc del cosiddetto "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, assicura la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo (secondo quanto previsto dal D.L. 30/12/2010 n. 235). I nostri uffici sono a disposizione per indicare come procedere alla fase di stampa dei DURC allegati alla email in formato ".p7m".
Evidenziamo inoltre che per i Durc richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato verrà inviato in copia anche all'impresa soltanto nel caso in cui nella richiesta sia stata indicata anche la PEC dell'impresa stessa.

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