Rilascio Durc tramite
PEC
Dal 2 settembre 2013 le richieste di rilascio
di Durc devono obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC al quale verrà
inviato il documento.
Anche le Casse Edili recapiteranno i Durc tramite PEC agli indirizzi indicati
dai richiedenti (Stazioni Appaltanti, Enti Aggiudicatari, Soa, Imprese:
queste ultime potranno indicare il loro indirizzo PEC o quello del consulente,
come previsto all'art. 31 del D.Lgs 69/2013).
Chiediamo la Vs. cortese collaborazione al fine di aggiornare i nostri
anagrafici con l'inserimento degli indirizzi PEC mancanti, tramite il
servizio MUT (scheda anagrafica impresa).
L'eventuale trasmissione del Durc - ricevuto dall'impresa via PEC - a
soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (ad esempio i committenti
privati) si può effettuare stampando il documento allegato alla
mail certificata. L'apposizione sul Durc del cosiddetto "glifo",
cioè di un contrassegno generato elettronicamente, assicura la
provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo
(secondo quanto previsto dal D.L. 30/12/2010 n. 235). I nostri uffici
sono a disposizione per indicare come procedere alla fase di stampa dei
DURC allegati alla email in formato ".p7m".
Evidenziamo inoltre che per i Durc richiesti dalle Stazioni appaltanti
e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato verrà inviato
in copia anche all'impresa soltanto nel caso in cui nella richiesta sia
stata indicata anche la PEC dell'impresa stessa.
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