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EDILI ARTIGIANI
 
ACCORDO 01/10/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO D

REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Premesso che il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ha introdotto una nuova disciplina di legge dell’apprendistato, prevedendo tre distinte tipologie: 1) l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; 2) l’apprendistato professionalizzante; 3) l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;

Considerato che, allo stato, si è in attesa dell’emanazione dei provvedimenti che consentano la completa operatività della nuova normativa di legge;

le Parti concordano la seguente regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese edili artigiane e della piccola industria.

Le Parti convengono che la regolamentazione di seguito indicata sarà del caso adeguata alle disposizioni che saranno emanate dai competenti organi.

Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato professionalizzante nell’artigianato del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente regolamento e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione integrativa.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli articoli 28, 29, 67 e 68 del presente CCNL.

Art. 2 Età dell’apprendista

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compito i 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio.

Art. 3 Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 4 Forma e contenuto del contratto

Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine previsto e il piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.

Art. 5 Apprendistato presso aziende diverse

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualificazioni.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul “libretto formativo del cittadino”, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione o/e con l’attestato di frequenza rilasciato di norma dalla Scuola Edile.

Le Parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti formativi a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.

Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.

La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 6 Durata del contratto

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo super

Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.

1° Gruppo

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista – formatore, scalpellino - ornatore, decoratore – pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista).
Durata: 5 anni

2° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 4,5 anni

3° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati.
Durata: 3 anni


Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l’apprendistato ha la stessa durata del 2° Gruppo.

Per gli impiegati con qualifiche finali dal quarto livello in sopra, l’apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo.

Art. 7 Retribuzione

La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello.

Per il 1° Gruppo l’applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell’apprendista potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello.

Gruppi

I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII sem VIII sem IX sem X sem
1° Sup. 70 72 75 75 80 80 85 85 90 90

66

70

72

75

75

80

80

85

90

90

70

72

75

75

80

80

85

90

90

 

70

72

75

80

85

90

       

 

Art. 8 Inquadramento

Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del I gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4° livello, gli apprendisti del 1° Gruppo nel 3° livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi dovranno essere inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

Art. 9 Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor che, come previsto dalle normative vigenti, nelle imprese che occupano meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, potrà essere anche il titolare dell’impresa, un socio o un familiare coadiuvante.

Art. 10 Formazione dell’apprendista

La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie, è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola Edile in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.

L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza , per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

Le ore di formazione eventualmente svolte all’esterno dell’azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole Edili di cui all’art. 41 del ccnl e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 1668 del 1956; in tal caso l’apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

La formazione potrà essere svolta all’interno dell’azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale ed all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.

Art. 11 Attribuzione della qualifica

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista è attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo, salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

Art.12 Prestazioni aggiuntive

Le Parti concordano di istituire, dal 1° aprile 2005, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia e dei periodi di ricorso alla CIGO, per la parte non riconosciuta dall’INPS.

Entro il 31 marzo 2005 le Parti definiranno le caratteristiche costitutive del Fondo, il relativo finanziamento e le modalità di erogazione delle prestazioni suddette, nell’ambito dell’armonizzazione della disciplina all’intero settore.

* * *

Le parti si incontreranno per disciplinare l'apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione a seguito della emanazione della relativa normativa di attuazione. Nel frattempo, per tali apprendisti continuerà a trovare applicazione la regolamentazione prevista dall’allegato D del CCNL 15 giugno 2000 con l’applicazione delle retribuzioni previste all’art.7 della presente regolamentazione.

Le parti si incontreranno per adeguare le qualifiche previste dal presente CCNL e per disciplinare l’apprendistato per l’alta formazione, a seguito dell’emanazione delle relative normative di attuazione.


Nota a verbale

In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

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CCNL 1° OTTOBRE 2004 VALEVOLE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI


ALLEGATO D
Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante


DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti stabiliscono che la presente disciplina si applica in via transitoria ed in attesa della piena attuazione del D.Legs. 276/2003 nei confronti degli apprendisti assunti a far data dal 1° ottobre 2004. Di conseguenza agli apprendisti in forza al 30 settembre 2004 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal CCNL 15 giugno 2000.

In coerenza e nel rispetto della legislazione in vigore per il settore artigiano precedentemente al D.Lgs, 276/2003, con la presente intesa le Parti dichiarano di aver proceduto a disciplinare gli aspetti dell'apprendistato di competenza contrattuale quali l'età di assunzione, la durata del contratto, le qualifiche da conseguire e la retribuzione spettante.

In merito alla disciplina concordata, le Parti precisano che la prescrizione indicata al 3° capoverso dell'art.7 non si applica al 1° gruppo dell'apprendistato professionalizzante.

Infine, in ordine a quanto stabilito negli ultimi due capoversi dell'Allegato, le Parti precisano che, ferma restando l'applicazione della regolamentazione prevista dall'Allegato D del CCNL 15 giugno 2000, nei confronti degli apprendisti di età sino a 18 anni si applicano le retribuzioni e la durata massima dell'apprendistato previsti per il 3° gruppo dall'art.7 della presente regolamentazione.


Roma, 11 novembre 2004


ANAEPA CONFARTIGIANATO Fe.N.E.A.L. UIL


ASSOEDILI CNA F.I.L.C.A. CISL


ANSE CNA F.I.L.L.E.A. CGIL


FIAE CASARTIGIANI


CLAAI

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