Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
ACCORDO 01/10/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO E

CASSE EDILI

I rappresentanti delle Organizzazioni artigiane e di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si danno reciprocamente atto che il CCNL 30 settembre 2004 è coerente con gli impegni previsti:

  • dall’Accordo nazionale 18 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • dall’Accordo nazionale 19 settembre 2002 sullo statuto tipo delle Casse Edili;
  • dall’Avviso Comune sottoscritto il 16 dicembre 2003 presso il Ministero del Lavoro;
  • dalla Convenzione 15 aprile 2004 stipulata con INAIL ed INPS.

Pertanto le Casse Edili costituite da Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil sono tenute a riconoscere la legittimità dell’applicazione del CCNL suddetto da parte delle imprese loro iscritte che siano aderenti a Anaepa-Confartigianato, Assoedili-Anse-Cna, Fiae-Casartigiani, Claai.

Feneal-Cgil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si impegnano a procedere, senza ulteriori ritardi, alla modifica degli Statuti e dei Regolamenti delle Casse Edili industriali nelle circoscrizioni in cui ancora non si è proceduto all’adeguamento, ai sensi e nei termini indicati dall’accordo nazionale 19 settembre 2002, richiamato dalla Convenzione nazionale 15 aprile 2004 sottoscritta in materia di DURC..

Mediante l’iscrizione alle Casse Edili industriali ovvero alle Casse Edili artigiane già esistenti, le imprese ed i lavoratori alla politica contrattuale delle organizzazioni rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.
La riscossione per il tramite delle Casse Edili industriali ed artigiane dei contributi nazionali di adesione contrattuale è regolata esclusivamente da accordi tra le parti nazionali stipulanti il presente contratto.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni che sono effettuate per il tramite delle Casse Edili al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall’obbligazione di corrisponderle con l’integrale adempimento degli obblighi verso le Casse medesime stabiliti dal presente contratto, dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dagli statuti e dai regolamenti delle Casse Edili.

I predetti obblighi sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale assolvimento.

Le Casse edili, con le modalità stabilite localmente, raccoglieranno dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese industriali che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni delle medesime per i lavoratori da esse dipendenti, una dichiarazione scritta di adesione al presente CCNL, agli accordi locali stipulati a norma del contratto medesimo, con formale impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

Con l’iscrizione alle Casse edili le imprese ed i lavoratori sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

E’ posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che applicano il presente contratto una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.26 maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui. Tale quota può essere aggiornata tramite accordo tra le Parti nazionali stipulanti il presente contratto.

L’importo della quota nazionale a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a proprio carico, alle Casse Edili con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento dei contributi. Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali da attribuire cumulativamente alle Associazioni e Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto di cui una parte di spettanza alla rappresentanza dei datori di lavoro e l’altra alla rappresentanza dei lavoratori.

Le Casse edili provvederanno a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza, salvo il caso di accordi diversi stabiliti tra le Parti nazionali stipulanti e le rispettive organizzazioni territoriali.

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto possono prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art.26, maggiorati del 23,45% a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

L’importo della quota a carico dei lavoratori è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a carico del datore di lavoro stesso, alle Casse edili secondo le modalità ed alle condizioni da concordare localmente dalle Associazioni predette.

Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali, di cui una di spettanza delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto e l’altra da attribuire cumulativamente alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.


Dichiarazione comune

Le Parti, al fine di operare una ricognizione dello stato di attuazione degli impegni sottoscritti e pervenire ad una razionalizzazione della situazione degli Enti bilaterali, concordano di aprire un tavolo di confronto che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2004, contestualmente con il termine della stesura definitiva del presente CCNL.

Stampa questa pagina