Art.
19
FERIE
La durata annua delle ferie è stabilita
in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per
gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di
cui al punto 3) dell’art 21.
All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta
il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo
feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità
maturata presso l’impresa.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di
lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra
o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi
integrativi locali stipulati a norma dell’art. 43 del presente contratto
sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco
annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di
norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale legislazione
valgono le norme dell’art. 22.
Le suddette norme contenute nell’art. 22 sono compatibili con l’art.
10 del D.Lgs. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità
sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del
godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero
superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore
a dieci giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina
a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione,
di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento
della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle
norme di legge e dalle disposizioni contrattuali.
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