ART.
23
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell’applicazione delle
percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario
quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto.
Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro,
le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei
casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e
dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è
ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è
effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità
urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l’impresa per obiettive
esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata
del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell’organizzazione
territoriale artigiana a cui aderisce, alla rappresentanza sindacale unitaria
territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità
bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente
alla rappresentanza sindacale unitaria territoriali indicazioni sul lavoro
straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera
quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello
prestato nei giorni festivi di cui all’art. 21, escluso il lavoro
domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario,
notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno
|
35% |
2) Lavoro festivo |
45% |
3) Lavoro festivo straordinario |
55% |
4) Lavoro notturno non compreso in
turni regolari avvicendati |
25%
|
5)Lavoro diurno compreso in turni
regolari avvicendati
|
9%
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6) Lavoro notturno compreso in turni
regolari avvicendati
|
11%
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7) Lavoro notturno del guardiano
|
8% |
8)Lavoro notturno a carattere continuativo
di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che
possono eseguirsi esclusivamente di notte |
16%
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9) Lavoro notturno straordinario
|
40% |
10) Lavoro festivo notturno |
50% |
11) Lavoro festivo notturno straordinario |
70% |
12)Lavoro domenicale con riposo compensativo,
esclusi i turnisti |
8%
|
Le suddette percentuali vengono calcolate,
per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell’art. 26; per i cottimisti, va tenuto conto
anche dell’utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle
voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro
in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce
n. 6.
Le comunicazioni relative al superamento
delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla
locale direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 4 del decreto
legislativo n. 66/03, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti
dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene
calcolata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla
comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi
il cantiere.
Il terzo comma dell’art.23 viene
eliminato.
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