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ART.29
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE
Inserire alla fine dell’articolo
Dichiarazione a verbale:
A decorrere dal 1° gennaio 2005, è introdotta una prestazione collaterale, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26 del CCNL. Tale prestazione sarà garantita attraverso gli enti bilaterali competenti.
Le parti si riservano di definire le modalità operative di tale disposizione entro il 31 dicembre 2004.
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