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ART.30
CONGEDO MATRIMONIALE
All’operaio non in prova, in occasione del matrimonio, è concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’articolo 26 per 104 ore.
L’impresa anticipa la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell’operaio richiesti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed ha diritto di trattenere quanto l’Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all’operaio per lo stesso titolo.
Tramite accordi locali, la parte del trattamento economico che resta a carico dell’impresa può essere posta a carico delle Casse edili.
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