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ACCORDO 01/10/2004 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Art.43

ACCORDI DI 2° LIVELLO

Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell’artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle Parti.

Il contratto integrativo, in particolare, provvede:

a) alla ripartizione, a norma dell’art.6, dell’orario normale di lavoro che deve essere differenziato nel corso dell’anno, salvo diversa valutazione delle Parti locali, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione dell’elemento economico di 2° livello, secondo i criteri indicati ai commi quarto e sesto del presente articolo;
c) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
d) all’attuazione delle modalità e dei criteri per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi compensativi;
e) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all’art.25;
f) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
g) alla determinazione delle indennità di mensa e di trasporto e delle relative indennità sostitutive;
h) alla determinazione di eventuale indennità per attrezzi di lavoro in proprietà dei lavoratori;
i) alla determinazione di indennità per lavori in galleria;
l) alle eventuali determinazioni in ordine all’attuazione della disciplina del rappresentante per la sicurezza di cui all’art.83 anche a modifica di quanto previsto al punto 9 del medesimo articolo;
m) alla definizione di ogni altra materia ed istituto non regolamentato a livello nazionale.

L’elemento economico di 2° livello, di cui alla lettera b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

  • andamento del numero di imprese artigiane e della piccola industria e dei relativi dipendenti iscritti alla Cassa Edile e del corrispondente monte salari;
  • dinamica del numero e dell’importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati anche con specifico riferimento al mercato dell’artigianato e della piccola industria;
  • dinamica del numero e dell’importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di inizio attività (DIA);
  • dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria;
  • evoluzione del Prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
  • attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concordati in sede regionale o territoriale.

L’elemento economico di cui alla lettera b), sulla base dei criteri di cui al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale/territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2005. I contratti integrativi avranno durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella Dichiarazione a verbale sotto riportata.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo di 2° livello debbono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale di cui all’Accordo interconfederale 17 marzo 2004, riportato nell’allegato C). Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006.

Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere.

1) alla determinazione della misura complessiva dei contributi dovuti alle Casse Edili Artigiane;
2) all’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale;
3) alla determinazione di cui all’art.42, relativo alle quote sindacali di competenza territoriale;
4) alla determinazione del contributo per l’anzianità professionale edile
5) all’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art.41;
6) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, per l’igiene e l’ambiente di lavoro, previsti dall’art.40.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 90 giorni dalle modifiche intervenute, con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate ai livelli nazionale e territoriale di contrattazione .

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