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Art.43
ACCORDI DI 2° LIVELLO
Alle Organizzazioni regionali e/o territoriali dell’artigianato e della piccola industria e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere alla stipula dei contratti integrativi di secondo livello, secondo quanto stabilito dal sistema di contrattazione convenuto dalle Parti.
Il contratto integrativo, in particolare, provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell’art.6,
dell’orario normale di lavoro che deve essere differenziato nel corso
dell’anno, salvo diversa valutazione delle Parti locali, al fine
di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
L’elemento economico di 2° livello, di cui alla lettera b) sarà concordato in sede regionale o territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
Ulteriori o diversi indicatori potranno essere concordati in sede regionale o territoriale.
L’elemento economico di cui alla lettera b), sulla base dei criteri di cui al comma precedente rilevati a livello nazionale, sarà rinegoziato in sede regionale/territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2005. I contratti integrativi avranno durata quadriennale, fatto salvo quanto previsto nella Dichiarazione a verbale sotto riportata.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo di 2° livello debbono essere avanzate secondo i tempi e le procedure previste dal sistema contrattuale di cui all’Accordo interconfederale 17 marzo 2004, riportato nell’allegato C). Il contratto integrativo avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006.
Alle Organizzazioni regionali o territoriali è, inoltre, demandato di provvedere.
1) alla determinazione della misura complessiva
dei contributi dovuti alle Casse Edili Artigiane;
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni nazionali contraenti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale o nazionale sugli assetti contrattuali comporteranno il riesame della materia contrattuale entro 90 giorni dalle modifiche intervenute, con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate ai livelli nazionale e territoriale di contrattazione .
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