![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
![]() |
SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
ART.78 BIS QUADRI
La normativa riguardante i Quadri è sostituita dalla seguente:
“Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n.190, ha la qualifica di quadro il personale con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.
Assicurazione
Ai sensi dell’art. 5 della legge
13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare
il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, con esclusione
del caso di colpa grave o dolo.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt.54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 e 73.
In caso di svolgimento di mansioni proprie
della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di
un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l’attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso
un periodo di 6 mesi.
|