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Art. 8
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell’art. 6. In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegato A del presente contratto ad eccezione di:
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 26, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall’art. 23.
* *
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 6.
* *
All’operaio di produzione che durante
il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto
di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto,
in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la
giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri. * *
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo.
Nota a verbale
In coerenza con le modifiche dell’orario di lavoro come sopra definite, i punti B) e C) dell’art.14 sono modificati con il divisore mensile pari a 1/208.
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