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ART.83

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Al punto 9, sostituire gli importi “lire 10.000” e “lire 8.000” rispettivamente con gli importi “€ 6,00” e “€ 4,00” .

Il punto 15 è sostituito dal seguente:

“In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 alla formazione del Rappresentante della sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente punto 13, e dei lavoratori che l’hanno eletto provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori addetti a nuove lavorazioni o in presenza di nuovi macchinari ed impianti tecnologici“.

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