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ART.99 BIS
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2004 è corrisposto un importo forfetario di € 240,00 lorde, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° maggio 2004-30 settembre 2004. Il suddetto importo sarà erogato con le seguenti misure e scadenze temporali:
€ 145,00 con la retribuzione del
mese di novembre 2004;
Dagli importi di “una tantum” dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalla impresa a titolo di IVC e di eventuali acconti su futuri miglioramenti contrattuali.
Detti importi dovranno essere assorbiti nella misura di 60% in occasione della corresponsione della 1^ rata e del 40% alla corresponsione della 2^ rata di “una tantum”.
Le Parti convengono che per le imprese che hanno erogato l’IVC, l’importo dell’una tantum su indicata, al netto dell’IVC, è stabilito in via convenzionale in € 190,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione.
L’erogazione avverrà con i citati criteri con le seguenti misure e scadenze temporali:-
Agli apprendisti le quote sopraindicate saranno erogate con i criteri previsti ai commi precedenti mediante l’adozione del riproporzionamento unico del 70%.
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