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Il 14 dicembre 2000, in Roma tra: - l'ANCE; - l'ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI; e - la FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; - in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili si concorda quanto segue 1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), dall'indennità territoriale di settore (I.T.S.) e dall'elemento economico territoriale (E.E.T.). 2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal C.C.N.L. che riporta valori retributivi inferiori. Le parti sottoscritte concordano pertanto che gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo. Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4). 3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del C.C.N.L. stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del C.C.N.L., stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale da stipularsi entro il 28 febbraio 2001, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima. 4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del C.C.N.L. sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del C.C.N.L. stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti. 5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali. 6) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili. 7) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte. I valori convenzionali sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
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