LAVORO TEMPORANEO
(parte comune)
In relazione a quanto previsto dall'art.
1, comma 3, legge n. 196/97 e
dall'art. 64, comma 1, lett. a), legge n. 488/99, il ricorso al lavoro
temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lett. b) e c)
dell'art. 1, comma 2, legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti
ipotesi:
1) punte di attività connesse ad
esigenze di mercato derivanti
dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel
tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello
occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere
di
eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione
alla
specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza
per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa,
congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o
che
partecipino a corsi di formazione.
Il ricorso al lavoro temporaneo è
vietato nelle ipotesi individuate
dall'art. 1, comma 4, legge n. 196/97, come modificato dall'art. 64, comma
1, lett. b), legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al DM 31.5.99 e con
riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche
o biologiche che comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a m. 10;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle
ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4
e al contratto a termine di cui all'art..... del presente contratto non
può superare, mediamente nell'anno, complessivamente il 20% dei
rapporti
di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità
di utilizzare almeno 7 rapporti di
lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3
del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da
tali conteggi verranno arrotondate
all'unità superiore.
La media è computata con riferimento
alla media annua dei lavoratori in
forza nell'anno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati
con lo strumento del lavoro
temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva
in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione
e accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri organismi
paritetici di settore.
Dichiarazione a verbale.
In base alle citate disposizioni contenute
nelle leggi nn. 196/97 e
488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo,
ai
sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97, per la categoria degli operai
ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere
dall'entrata in vigore del
presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale.
Entro il 31.12.01 verrà effettuata a livello nazionale la verifica
dell'attuazione della presente normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo
rappresenta un importante
strumento nella ricerca e nell'impiego regolare di lavoratori per periodi
ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessità di
realizzare
con il Ministero del lavoro un accordo quadro che stabilisca:
- le procedure e le forme di convenzionamento
tra le imprese di lavoro
temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale
di settore ai fini degli interventi formativi di cui all'art. 5, legge
n.
196/97 e successive modificazioni;
- le modalità e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico
di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure
professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale
di
cui al presente articolo.
Le parti ritengono, ai fini dell'operatività
della disciplina convenuta,
l'applicazione della contrattazione collettiva dell'edilizia elemento
vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno
per una sua integrale applicazione.
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