II - CASSE EDILI
In conformità con l’obbiettivo
di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico
tuttora eccessivo degli oneri sociali a carico dell’artigianato e
della piccola impresa industriale delle costruzioni, i contributi agli
Enti paritetici debbono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna
gestione.
Eventuali modifiche e/o variazioni delle contribuzioni ai suddetti Enti
debbono comunque essere armonizzate con tutti i sistemi presenti nel territorio
di riferimento, al fine di mantenere una situazione di omogeneità
del costo del lavoro.
III - ASSISTENZA SANITARIA
In attuazione delle disposizioni contenute
nell’art. 96 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 si conviene quanto segue:
- gli operai iscritti alla Cassa Edile
accederanno ai servizi resi dalla SANICARD sulla base dell’accordo
che sarà sottoscritto con la Società titolare di tale
carta e la CNCE.
Il costo, non superiore a 1,55 euro annui per ciascun operaio, è
posto a carico delle Casse Edili medesime.
Le parti sottoscritte si riservano di definire le modalità per
l’accesso degli impiegati ai servizi della SANICARD.
- le parti sottoscritte demandano alla
CNCE di predisporre una convenzione nazionale con un pool di compagnie
sulla copertura assicurativa relativa ad ipotesi di intervento, integrative
a quelle del servizio sanitario nazionale (grandi interventi chirurgici,
visite specialistiche, alta diagnostica, diarie).
L’attuazione di tale convenzione,
che sarà stipulata dalle sottoscritte Associazioni, sarà
effettuata con accordo locale tra le Organizzazioni territoriali aderenti
alle Associazioni nazionali medesime.
Le strutture provinciali procederanno ad una analisi delle prestazioni
“extracontrattuali” erogate nel loro territorio e stabiliranno
quali di queste vengano sostituite in toto o in parte dalle prestazioni
derivanti dalla convenzione.
L’introduzione del sistema dell’assistenza sanitaria, non deve
comportare alcun costo aggiuntivo a carico delle imprese.
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