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SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it
II - ACCORDI LOCALI Le Organizzazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte
rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l’elemento
economico territoriale di cui alla lettera c) dell’art. 43 e all’art.
51 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, entro la misura massima del 14% dei minimi
di paga e di stipendio, con decorrenza non anteriore al 01 gennaio 2003.
L’elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà
concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale
del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini
di produttività, qualità e competitività nel territorio,
utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 43 del c.c.n.l.
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