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EDILI ARTIGIANI
 
ACCORDO 24/04/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

Addì 24 aprile 2002, in Roma

Tra

Le Associazioni Nazionali Artigiane
ANAEPA - Confartigianato
ASSOEDILI - CNA
ANSE - CNA
CLAAI
FIAE - CASARTIGIANI

E

I Sindacati Nazionali dei Lavoratori
FENEAL - UIL
FILCA - CISL
FILLEA - CGIL

si conviene quanto segue

I - POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Le Associazioni Artigiane e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, convengono di avviare un confronto per definire strategie e iniziative al fine di favorire una politica che miri al sostegno del settore.
le confronto dovrà essere oggetto di un dibattito che coinvolga tutte le organizzazioni di rappresentanza del mondo delle costruzioni.
A tale proposito si possono sin d’ora individuare strumenti nuovi che agevolino i percorsi per aziende e lavoratori e garantiscano una maggiore efficacia degli organi preposti al controllo e al servizio del settore alfine di contrastare l’evasione contributiva ed il lavoro irregolare.
Un nuovo ruolo degli Enti Bilaterali, previsti dal c.c.n.l., che razionalizzi qualifichi e migliori le funzioni degli stessi.
E’ possibile prevedere la costituzione di uno “sportello unico”, in ogni realtà territoriale costituito da INPS, INAIL e Parti Sociali sulla base di una specifica convenzione che rilascia il documento unico; di regolarità contributiva (durc).
Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono di costituire un comitato tecnico, su indicazione delle Parti, che avvii una verifica dei parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categoria di lavorazione, i cui risultati saranno consegnati alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, che procederanno ad una valutazione quali-quantitativa.
Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono altresì sulla seguente proposta, in materia di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori, in aggiunta allo retribuzione stabilita dai contratti collettivi, da presentare congiuntamente agli organi di Governo.
La misura di tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla retribuzione complessiva annua con l’applicazione dell’aliquota stabilita dalla legge 23 maggio 1997, n° 135 ed eventuali successive modifiche e risponde ai seguenti criteri:

  1. la decontribuzione attiene i trattamenti erogati dopo l’entrata in vigore della norma di legge di recepimento della presente proposta;
  2. i trattamenti di che trattasi concorrono a formare l’imponibile fiscale;
  3. è destinato alla previdenza complementare di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo decontribuito;
  4. il meccanismo di decontribuzione si attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono sulla necessità di attuare modalità uniformi per l’accertamento del rispetto delle regole contrattuali e contributive del settore.

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