Addì 24 aprile 2002, in Roma
Tra
Le Associazioni Nazionali Artigiane
ANAEPA - Confartigianato
ASSOEDILI - CNA
ANSE - CNA
CLAAI
FIAE - CASARTIGIANI
E
I Sindacati Nazionali dei Lavoratori
FENEAL - UIL
FILCA - CISL
FILLEA - CGIL
si conviene quanto segue
I - POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE
DELLE COSTRUZIONI
Le Associazioni Artigiane e le OO.SS.
dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, convengono di avviare
un confronto per definire strategie e iniziative al fine di favorire una
politica che miri al sostegno del settore.
le confronto dovrà essere oggetto di un dibattito che coinvolga
tutte le organizzazioni di rappresentanza del mondo delle costruzioni.
A tale proposito si possono sin d’ora individuare strumenti nuovi
che agevolino i percorsi per aziende e lavoratori e garantiscano una maggiore
efficacia degli organi preposti al controllo e al servizio del settore
alfine di contrastare l’evasione contributiva ed il lavoro irregolare.
Un nuovo ruolo degli Enti Bilaterali, previsti dal c.c.n.l., che razionalizzi
qualifichi e migliori le funzioni degli stessi.
E’ possibile prevedere la costituzione di uno “sportello unico”,
in ogni realtà territoriale costituito da INPS, INAIL e Parti Sociali
sulla base di una specifica convenzione che rilascia il documento unico;
di regolarità contributiva (durc).
Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono di costituire un comitato
tecnico, su indicazione delle Parti, che avvii una verifica dei parametri
di incidenza del costo del lavoro, distinti per categoria di lavorazione,
i cui risultati saranno consegnati alle organizzazioni firmatarie del
presente accordo, che procederanno ad una valutazione quali-quantitativa.
Le Associazioni Nazionali sottoscritte convengono altresì sulla
seguente proposta, in materia di decontribuzione dei trattamenti erogati
ai lavoratori, in aggiunta allo retribuzione stabilita dai contratti collettivi,
da presentare congiuntamente agli organi di Governo.
La misura di tale decontribuzione è calcolata percentualmente sulla
retribuzione complessiva annua con l’applicazione dell’aliquota
stabilita dalla legge 23 maggio 1997, n° 135 ed eventuali successive
modifiche e risponde ai seguenti criteri:
- la decontribuzione attiene i trattamenti
erogati dopo l’entrata in vigore della norma di legge di recepimento
della presente proposta;
- i trattamenti di che trattasi concorrono
a formare l’imponibile fiscale;
- è destinato alla previdenza
complementare di settore un importo pari al 10% dell’importo annuo
decontribuito;
- il meccanismo di decontribuzione si
attua nei confronti delle imprese iscritte alla Cassa Edile.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti convengono sulla necessità di attuare modalità
uniformi per l’accertamento del rispetto delle regole contrattuali
e contributive del settore.
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