V - LAVORO TEMPORANEO
1. Ai sensi dell’art. 94 del c.c.n.l.
15 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla
delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997,
n° 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia
per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto
segue:
- le parti costituiscono un Comitato
Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere
definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro
temporaneo nel settore;
- le imprese fornitrici di lavoro temporaneo
dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove
i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai
predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva
di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni
agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;
- la Cassa Edile adotterà specifici
criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei,
nel rispetto della modulistica nazionale;
- le imprese fornitrici di lavoro temporaneo
verseranno all’Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla
legge n° 196/97, come specificato dalla circolare Inps n° 153/98;
- le parti concordano di effettuare la
formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo
presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento
presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n°
196/97.
Si procederà, a tal proposito, tra le Parti firmatarie del presente
accordo, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei
nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rispetto e l’applicazione
di tali procedure sono vincolanti all’utilizzo dei lavoratori temporanei.
Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del
predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal
sistema formativo paritetico di settore;
- a carico delle imprese fornitrici di
lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3%
della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad
un’apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura
delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici,
laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo
strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.
Le parti si riservano di disciplinare
con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui
alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.
All.: c.s.
Letto, confermato e sottoscritto
ANAEPA - Confartigianato |
Federazione Nazionale
Edili
Affini e del Legno
- FENEAL-UIL -
|
ASSOEDILI - CNA |
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ANSE - CNA |
Federazione Italiana
Lavoratori
Costruzioni ed Affini
- FILCA-CISL -
|
CLAAI |
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FIAE - CASARTIGIANI |
Federazione Italiana
Lavoratori
del Legno, dell’Edilizia ed
Industrie AffinI
- FILLEA-CGIL -
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