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EDILI ARTIGIANI
 
ACCORDO 24/04/2002 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

V - LAVORO TEMPORANEO

1. Ai sensi dell’art. 94 del c.c.n.l. 15 giugno 2000, con il quale le parti sociali hanno dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 3), della legge 24 giugno 1997, n° 196, in ordine alla sperimentazione del lavoro temporaneo in edilizia per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, si precisa quanto segue:

  1. le parti costituiscono un Comitato Nazionale per il monitoraggio della sperimentazione con il fine di rendere definitivo, successivamente al 31/12/2002, l’utilizzo del lavoro temporaneo nel settore;
  2. le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dovranno effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo ove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa. Resta fermo che ai predetti lavoratori deve essere applicata la contrattazione collettiva di settore, ivi compreso il relativo livello territoriale, le contribuzioni agli Enti Bilaterali e previdenza complementare di settore;
  3. la Cassa Edile adotterà specifici criteri di registrazione per le imprese fornitrici ed i lavoratori temporanei, nel rispetto della modulistica nazionale;
  4. le imprese fornitrici di lavoro temporaneo verseranno all’Inps i contributi previdenziali stabiliti dalla legge n° 196/97, come specificato dalla circolare Inps n° 153/98;
  5. le parti concordano di effettuare la formazione professionale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo presso il sistema formativo paritetico di settore, mediante l’accantonamento presso le Casse Edili del contributo del 4% stabilito dalla legge n° 196/97.
    Si procederà, a tal proposito, tra le Parti firmatarie del presente accordo, alla definizione delle procedure formative dei lavoratori temporanei nel settore, con una particolare attenzione agli aspetti legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rispetto e l’applicazione di tali procedure sono vincolanti all’utilizzo dei lavoratori temporanei.
    Qualora non sia consentito il versamento diretto alle Casse Edili del predetto contributo, esso dovrà comunque essere utilizzato dal sistema formativo paritetico di settore;
  6. a carico delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è posta un’aliquota aggiuntiva dello 0,3% della retribuzione imponibile del lavoratore temporaneo destinata ad un’apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della cassa integrazione guadagni ordinaria.

Le parti si riservano di disciplinare con apposito regolamento condizioni e criteri per gli interventi di cui alla lettera f), anche con riferimento all’equilibrio della gestione.

All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

 

ANAEPA - Confartigianato
Federazione Nazionale Edili
Affini e del Legno
- FENEAL-UIL -
ASSOEDILI - CNA  
ANSE - CNA
Federazione Italiana Lavoratori
Costruzioni ed Affini
- FILCA-CISL -
CLAAI  
FIAE - CASARTIGIANI
Federazione Italiana Lavoratori
del Legno, dell’Edilizia ed
Industrie AffinI
- FILLEA-CGIL -

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