SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE
Le parti, ferma restando la loro rispettiva
autonomia, concordano
l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione
sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla
seguente
disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce
nell'ambito delle relazioni
sindacali articolate nel presente CCNL.
Il sistema di informazione si inserisce
nell'ambito delle relazioni
sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è
riservata alla competenza delle
Associazioni nazionali stipulanti.
A. SISTEMA DI CONCERTAZIONE
Il sistema di concertazione tra le parti
è finalizzato ai seguenti
obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti
sugli indirizzi generali del
settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali,
politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli enti paritetici
nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi
enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema
di concertazione le parti
convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di
rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono
disciplinate da un apposito Regolamento, convenendo che comunque ciò
non
dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali,
che si
svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno
o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.
Livello nazionale.
In occasione delle sessioni nazionali
di concertazione le parti si
confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici,
politiche di incentivazione degli
investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica
utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai
processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e
innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della
sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno
al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del
lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità della
occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e alla
evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione
professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli enti paritetici nazionali e
territoriali, in particolare in materia professionale, evasione
contributiva e prevenzione.
Livello regionale.
Semestralmente, su richiesta di una delle
Parti, le Organizzazioni regionali
di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per
l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi
riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione,
nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito
agevolato delle imprese artigiane e indirizzato al sostegno e allo sviluppo
della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture
consortili del settore edili e affini.
Le Parti si impegnano per un coordinamento della politica dei
finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo
particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le
iniziative dell'Ente Regione per le sue specifiche competenze.
Le Parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi
dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in
relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese
artigiane.
Livello territoriale.
- nelle sessioni territoriali, il confronto
è finalizzato, sulla base
degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti
dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in
relazione all'utilizzo delle
risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di
realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato
e alle
piccole imprese;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali,
all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di
mobilità;
- attività degli enti paritetici territoriali, nel campo della
prevenzione
infortuni, della formazione professionale, della lotta
all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti
pubblici preposti.
B. SISTEMA DI INFORMAZIONE
Ferma restando l'autonomia imprenditoriale
le rispettive distinte
responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta
l'anno, in appositi incontri convocati dalle Associazioni territoriali
artigiane su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori,
i
consorzi artigiani con un fatturato annuo di oltre 30 miliardi di lire,
aggiudicatari di opere di significativa rilevanza a livello territoriale,
al
fine di una valutazione congiunta, alle rappresentanze sindacali
territoriali, informazioni su:
- situazione e previsioni produttive e
occupazionali dei Consorzi;
- struttura e andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni
di
lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione
delle
risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Nel caso di richiesta o comportamenti
in contrasto con la presente
disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle
Associazioni
Nazionali stipulanti, le quali si incontreranno entro 15 giorni dalla
richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia
interpretativa.
Le parti si impegnano a intensificare
la loro azione perché da parte degli
enti competenti si impedisca l'uso del lavoro nero e l'evasione contributiva,
fenomeni che, oltre ai gravi danni sociali, producono concorrenza sleale
e
aggiungono difficoltà alle imprese rispettose delle norme.
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