ACCORDI LOCALI
L'art. 42 (Accordi locali) viene sostituito
dal seguente:
Art. 42 - Contrattazione di 2° livello.
"Alle Organizzazioni regionali e
territoriali dell'artigianato e dei
lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti è
demandato di
provvedere alla stipula del CCRIL, secondo quanto stabilito dal sistema
contrattuale di cui al Documento 3. Il CCRIL, in particolare, provvede:
a) alla ripartizione, a norma dell'art.
6, comma 3, dell'orario normale di
lavoro che, salvo diversa valutazione delle parti territoriali, deve essere
fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto
delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta
montagna;
c) alla regolamentazione del trattamento dovuto, con carattere non di
generalità, agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro,
ove
sussistano consuetudini locali di corrispondere un particolare compenso
per
tale titolo;
d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore all'1.1.97,
dell'elemento economico di 2° livello, secondo i criteri indicati
ai commi
3, 4 e 5 del presente articolo;
e) all'attuazione di cui all'art. 22 per gli accantonamenti per ferie,
gratifica natalizia e riposi compensativi;
f) all'individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile
la disciplina della trasferta di cui all'art. 25;
g) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a
norma
dell'art. 24;
h) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
i) alla determinazione dell'indennità per mensa e trasporto.
Ricorrendo i presupposti della trasferta,
le Organizzazioni predette potranno
prevedere, in presenza di territori montani e di zone economicamente deboli
o
disagiate, un'indennità forfettaria unica in sostituzione dell'indennità
di
alta montagna, di concorso alle spese di trasporto e dell'indennità
di mensa.
L'elemento economico di 2° livello,
di cui alla lett. d) sarà concordato in
sede regionale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore
e sarà
correlato ai risultati conseguiti nel territorio, utilizzando a tal fine
indicatori nazionali e territoriali che le Organizzazioni nazionali
contraenti si riservano di individuare in occasione della prima sessione
di
concertazione successiva alla stipula del presente CCNL.
L'elemento economico di cui alla lett.
d), sulla base dei criteri di cui al
comma precedente, sarà negoziato in sede regionale entro la misura
massima
che le Organizzazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30.6.96,
tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di
concertazione nazionale con il concorso delle rispettive Organizzazioni
regionali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti
stabiliranno, altresì, entro il
30.6.96, l'elemento retributivo previsto dal punto 2, comma 10, del sistema
contrattuale.
Le richieste per la stipula del CCRIL
devono essere avanzate secondo i tempi
e le procedure previste dal sistema contrattuale di cui al Documento 3.
Il
CCRIL avrà decorrenza dall'1.1.97 e validità quadriennale.
Alle Organizzazioni regionali è
inoltre demandato di provvedere:
1) alla determinazione del contributo
per l'anzianità professionale edile,
ai sensi dell'art. 31;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto
alle
Casse Edili Artigiane;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle casse
Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia
professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta
nell'art. 40;
5) all'istituzione e al funzionamento, secondo le modalità stabilite
dalla
disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione
infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti dall'art. 39;
6) alle determinazioni di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali.
Le questioni di interpretazione della
disciplina nazionale sono
immediatamente demandate alle Organizzazioni nazionali contraenti, le
quali
si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire
la
controversia interpretativa.
Nota a verbale.
1. L'ex indennità territoriale
di settore resta ferma nelle cifre in atto
in ciascuna circoscrizione territoriale.
2. Le Parti si danno atto della funzione innovativa dell'istituto di cui
alla lett. d) del presente articolo e dei vantaggi che può produrre
in
termini di risultati aziendali e di omogeneità dei costi tra le
aziende, tali
da consentire il particolare trattamento contributivo previsto dalla
normativa di legge che sarà emanata in attuazione del Protocollo
Generale
sulla politica dei redditi del 23.7.93.
Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si
impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano
nei
confronti del Governo e degli Organi istituzionali ai fini su indicati.
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