AUMENTI RETRIBUTIVI
Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo
interconfederale vigente in materia
di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date
del 3
agosto e 3 dicembre 1992, le Parti concordano, ai fini della definizione
degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi
di
inflazione programmata:
1995: 4,7%
1996: 3,5%
1997: 3,0%
1998: 2,5%
Pertanto, a partire dall'1.10.95, verranno
erogati, secondo gli importi
indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi
corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per
i
rispettivi periodi:
1.10.95 1.07.96 1.07.97 1.07.98
7 Livello 125.701 105.362 93.759 80.253
6 " 112.510 92.999 81.867 70.075
5 " 92.024 76.580 68.146 58.331
4 " 87.056 70.926 63.116 54.024
3 " 85.000 66.300 59.000 50.500
2 " 69.557 58.591 52.139 44.629
1 " 61.020 51.396 45.736 39.148
La somma forfettaria di £. 20.000
mensili, erogata, a partire dal mese di
gennaio 1993, a titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei
vari
istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di
contingenza
di cui alla legge n. 38/86.
Eventuali aumenti della retribuzione,
corrisposti a titolo di acconto su
futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno
assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal
presente contratto.
I nuovi minimi di paga base mensile per
gli operai e degli stipendi minimi
mensili per gli impiegati, alle scadenze su indicate, sono i seguenti:
1.10.95 1.07.96 1.07.97 1.07.98
7 Livello 1.415.771 1.521.133 1.614.892
1.695.145
6 " 1.236.210 1.329.209 1.410.096 1.480.151
5 " 1.029.024 1.105.604 1.173.750 1.232.081
4 " 953.056 1.023.982 1.087.098 1.141.122
3 " 890.900 957.200 1.016.200 1.066.700
2 " 787.307 845.898 898.037 942.666
1 " 690.620 742.016 787.752 826.900
Nota a verbale.
Le Parti dichiarano che gli incrementi
retribuitivi derivanti dalla
presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'Accordo
interconfederale sottoscritto in data 3.8.92 e 3.12.92, per cui rispondendo,
pur ricompresi in un unico importo di minimo contrattuale, anche all'esigenza
di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto
dall'indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora
norme di legge e/o accordi
collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti
in
ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali
a
favore delle imprese.
In caso di scostamento dell'inflazione
programmata e inflazione reale, le
Parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati
sulla
base della retribuzione media nazionale, (paga base ed ex indennità
di
contingenza) in vigore nell'anno precedente.
Le Parti si incontreranno entro il mese
di gennaio 1997 allo scopo di
stabilire le modalità e i criteri di erogazione degli ammontari
previsti.
Tale riallineamento non avrà luogo
in presenza di uno scostamento tra
inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%;
uno
scostamento tra lo 0,51% e l'1% darà luogo al riallineamento a
partire dal
tasso di inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione
programmata e inflazione reale sia superiore all'1%, le Parti si
incontreranno, entro la data su richiamata, per definire la misura del
riallineamento tenendo presente l'esigenza generale di contenimento della
dinamica inflazionistica.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi
tra parti sociali prevedano
soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie
armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni
economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto
con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro
dipendente.
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