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EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 27/10/95 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DELLE CASSE EDILI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 del CCNL per i lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane edili e affini, le Organizzazioni
nazionali di categoria dell'artigianato delle costruzioni (ANAEPA-
CONFARTIGIANATO, ASSOEDILI-FNAE-ANSE della CNA, FIAE-CASA, CLAAI) e le
Organizzazioni nazionali di categoria dei lavoratori edili (FILLEA-CGIL,
FILCA-CISL, FeNEAL-UIL) confermano che il sistema delle Casse Edili Artigiane
è l'unico strumento di riferimento per la piena attuazione dell'autonomia
contrattuale dei settori e delle imprese di cui alla sfera di applicazione -
Disciplina Generale del presente CCNL.

Allo scopo di verificare la situazione in atto ed esaminare i problemi
connessi all'attuazione del su richiamato art. 43 anche alla luce delle
interrelazioni con altri sistemi di Casse Edili, le Parti concordano di
istituire, entro 15 giorni dalla stipula dell'ipotesi di accordo di rinnovo
del CCNL, una Commissione nazionale con lo scopo di affrontare e risolvere i
suddetti problemi nel rigoroso rispetto dell'autonomia contrattuale e degli
impegni sottoscritti con il presente CCNL.

Una prima verifica del lavoro della Commissione sarà effettuata entro il
31.12.95.

Le Parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge n. 109
dell'11.2.94, sull'obbligo che i diversi organismi paratetici istituiti
attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente
riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che
i lavoratori hanno maturato presso gli Enti nei quali sono stati iscritti,
concordano di darne piena e immediata attuazione.

A tal fine le Parti confermano la necessità di giungere alla definizione di
un Protocollo d'intesa tra i soggetti costituenti i diversi sistemi di Casse
Edili per avviare la razionalizzazione delle procedure al fine di favorire
l'effettivo reciproco riconoscimento tra i sistemi stessi.

In proposito, le Parti concordano che i principi e il dettato dell'art. 37
della legge n. 109 hanno valore interpretativo e non innovativo e in tal
senso vanno applicati e contrattualmente attuati.


Nota a verbale.

Le Parti, in relazione a quanto previsto dal comma 2, concordano di definire
quanto prima la periodicità dei lavori della Commissione al fine di
risolvere, in tempi solleciti, i problemi inerenti alla completa attuazione
dell'art. 43 del presente CCNL.Stampa questa pagina