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EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 27/10/95 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

All'art. 85, il comma 3 è sostituito dal presente:

"L'importo della multa non potrà mai superare 3 ore della retribuzione base.
Prolungandosi l'assenza ingiustamente per 3 giorni consecutivi o ripetendosi
per 3 volte in un anno nel giorno seguente la festività ovvero ripetendosi
per 5 volte nel periodo di un anno, il lavoratore può essere licenziato ai
sensi della lett. f) dell'art. 86 (licenziamento per giusta causa).

All'art. 86, lett. f) aggiungere il seguente alinea:

- assenza ingiustificata per 5 volte nel periodo di un anno.

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Art. 24 - Gruppo C.

Dichiarazione a verbale.

"Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 24 -
Gruppo C del CCNL restano confermati ad personam per gli importi in atto
alla data del 30.9.95".Stampa questa pagina