Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 27/10/95 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

FERIE

Aggiungere agli artt. 19 e 63 il seguente comma:

"La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la
fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a 10 giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli
obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento
necessario per l'espletamento della visita di contrito dello stato di
infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali".Stampa questa pagina