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ACCR 27/10/95 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Fermo restando quanto stabilito dalla legge 19.12.84 n. 863, il rapporto di
lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello ordinario
previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell'anno, è consentito conformemente ai principi di seguito
elencati:

a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto;
b) compatibilità con le esigenze funzionali e organizzative dell'ufficio,
unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti
professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto.
In esso devono essere indicate la mansione, l'orario di lavoro e la sua
distribuzione temporale.

Ulteriori modalità attuative del contratto a tempo parziale, conformi alle
disposizioni generali sopra previste, potranno essere definite in sede di
contrattazione nazionale. A tal fine le parti concordano di istituire,
entro il 31.3.96, una Commissione congiunta per l'esame delle problematiche
connesse con l'attuazione del contratto a tempo parziale.


Dichiarazione congiunta.

A fronte di interventi legislativi in materia di rapporti di lavoro a
tempo parziale e a tempo determinato, le Parti si impegnano a integrare la
presente normativa al fine di assicurarne la coerenza con la nuova
legislazione, ampliare le opportunità occupazionali e rendere accessibili i
benefici contributivi e/o gli altri incentivi che dovessero essere previsti
dalla legge.Stampa questa pagina