LAVORO A TEMPO PARZIALE
Fermo restando quanto stabilito dalla
legge 19.12.84 n. 863, il rapporto di
lavoro a tempo parziale, cioè ad orario ridotto rispetto a quello
ordinario
previsto dal CCNL o per periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell'anno, è consentito conformemente ai principi di
seguito
elencati:
a) volontarietà di entrambe le
parti del rapporto;
b) compatibilità con le esigenze funzionali e organizzative dell'ufficio,
unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché
con i contenuti
professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno
in
relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni
svolte e/o da svolgere.
Il contratto di lavoro a tempo parziale
deve essere stipulato per iscritto.
In esso devono essere indicate la mansione, l'orario di lavoro e la sua
distribuzione temporale.
Ulteriori modalità attuative del
contratto a tempo parziale, conformi alle
disposizioni generali sopra previste, potranno essere definite in sede
di
contrattazione nazionale. A tal fine le parti concordano di istituire,
entro il 31.3.96, una Commissione congiunta per l'esame delle problematiche
connesse con l'attuazione del contratto a tempo parziale.
Dichiarazione congiunta.
A fronte di interventi legislativi in
materia di rapporti di lavoro a
tempo parziale e a tempo determinato, le Parti si impegnano a integrare
la
presente normativa al fine di assicurarne la coerenza con la nuova
legislazione, ampliare le opportunità occupazionali e rendere accessibili
i
benefici contributivi e/o gli altri incentivi che dovessero essere previsti
dalla legge.
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