PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le Parti concordano di procedere all'istituzione di un
sistema di previdenza
complementare per il settore.
A tal fine le Parti decidono di istituire, a livello
nazionale, entro 30
giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione Tecnica composta
anche da esperti designati in numero paritetico, con il compito di
prospettare alle parti medesime un progetto complessivo di previdenza
complementare per impiegati e operai edili.
L'ipotesi progettuale indicherà modi e forme di
applicazione della previdenza
medesima in relazione alle caratteristiche del settore nonché i
criteri per
l'armonizzazione dell'istituto dell'APE straordinaria con il sistema di
previdenza complementare. Ciò al fine di individuare le necessarie
modifiche
di ordine transitorio relative al graduale esaurimento dell'istituto
dell'APES, in relazione allo sviluppo del sistema di previdenza
complementare.
La Commissione Tecnica individuerà inoltre quelle
prestazioni
extracontrattuali da abolire e/o da modificare finalizzando l'utilizzo
dei
relativi importi a sistemi di assistenza integrativa per quegli eventi
sanitari che si verificano con maggior frequenza tra i lavoratori del
settore.
Ai fini dei commi precedenti, le Parti convergono che
le Casse Edili
Artigiane provvederanno ad erogare le prestazioni derivanti dagli accordi
sottoscritti tra le Parti per l'APES e dalla relativa regolamentazione
per
gli eventi successivi al 31.12.94 e fino al 31.12.95.
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