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EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 27/10/95 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

PERIODO DI PROVA

Il comma 1 dell'art. 3 del CCNL è sostituito dal seguente:

L'assunzione al lavoro di ogni singolo operaio si intende effettuata con un
periodo di prova pari a 25 giorni di effettivo lavoro per operai di 4°
livello, a 20 giorni di effettivo lavoro per gli operai specializzati, a 15
giorni di effettivo lavoro per gli operai qualificati e 5 giorni di effettivo
lavoro per gli altri operai. Durante tale periodo è ammesso, da ambo le
parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né
diritto a indennità.

ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI

Chiarimento a verbale.

Le Parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6.12.1923 n. 2657
possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.Stampa questa pagina