RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
1. In ciascuna circoscrizione vengono
istituiti rappresentanti territoriali
per la sicurezza, riconosciuti dalle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti.
2. In presenza dei rappresentanti territoriali per la sicurezza, gli
adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti
in
tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti
presso la sede del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, per
il
tramite dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale
conferisce
mandato.
3. L'esercizio delle attribuzioni, di cui alla lett. a), comma 1 dell'art.
19 del D.lgs. n. 626/94, avviene con l'assistenza dell'Associazione cui
l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
4. Le modalità e le procedure di quanto previsto ai punti precedenti
sono
concordate dalle Organizzazioni territoriali e/o regionali aderenti alle
Associazioni nazionali stipulanti.
5. Nei cantieri ove insistono imprese appartenenti ai settori della
industria e/o della cooperazione, il rappresentante alla sicurezza assolve
ai
propri compiti in collaborazione con i rappresentanti delle imprese per
la
sicurezza delle imprese dei suddetti settori con riferimento al piano
di
coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici
e
delle misure di protezione e prevenzione adottate.
6. Il rappresentante territoriale per la sicurezza ha il diritto di
ricevere i chiarimenti sui contenuti dei piani su citati e di formulare
proprie proposte a riguardo con l'assistenza dell'Associazione cui l'impresa
artigiana è iscritta o alla quale conferisce mandato, anche avvalendosi
in
tale attività del Comitato paritetico di cui all'art. 39 del vigente
CCNL. Il
rappresentante per la sicurezza è informato ai sensi di quanto
previsto
dall'art. 17 del D.lgs. n. 626/94.
7. Il rappresentante territoriale per la sicurezza verrà messo
in
condizioni di espletare il proprio mandato, utilizzando quanto accantonato
nel Fondo di categoria di cui al Punto 9.
8. Le Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori sono impegnate
affinché i rappresentanti territoriali siano in grado di espletare
il loro
mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali
da
garantire la massima professionalità.
9. In relazione ai punti precedenti le imprese artigiane accantoneranno
presso le Casse Edili Artigiane o, in assenza di esse, in un Fondo regionale
di categoria delle quantità retributive orarie per ogni dipendente
in forza
al momento del versamento. Convenzionalmente e ai soli fini contabili
dette
quantità saranno ragguagliate a £. 10.000 annue per dipendente,
di cui £.
8.000 per l'attività di rappresentanza di cui al punto 7.
10. A livello regionale le Parti, all'interno di programmi decisi
congiuntamente, determinano, fermo restando i costi di agibilità
del
rappresentante territoriale della sicurezza, la ripartizione della rimanente
quota tra formazione, informazione del rappresentante stesso, la formazione
dei lavoratori e programmi dedicati a strutturare e rendere funzionali
i
rapporti tra rappresentante alla sicurezza e il Comitato paritetico di
cui
all'art. 39 del CCNL.
11. La gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse
sopra
indicate è definita con accordo delle Organizzazioni territoriali
e/o
regionali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Tale accordo
dovrà, inoltre, stabilire la programmazione della formazione del
rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori, prevista dall'art. 22
del
D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento
alle mansioni svolte.
12. Ai rappresentanti territoriali per la sicurezza e ai lavoratori sarà
rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e il Comitato
paritetico di cui all'art. 39 del CCNL terrà un'anagrafe in merito.
13. Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 5 e 6, nel caso in
cui le
imprese non si avvalgano della disciplina prevista ai punti precedenti,
ne
informano i propri lavoratori, i quali procedono alla elezione del
rappresentante per la sicurezza al loro interno. Dalla data di elezione
del
rappresentante per la sicurezza cessa l'obbligo degli accantonamenti di
cui
al punto 9.
14. Il rappresentante per la sicurezza eletto ai sensi del punto 13, ha
diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti
pari
a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità
produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti.
15. Alla formazione di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 626/94 del
rappresentante per la sicurezza, eletto secondo quanto previsto al precedente
punto 13, e dei lavoratori che l'hanno eletto provvede, durante l'orario
di
lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante
programmi di 20 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per
i
singoli lavoratori.
16. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.lgs.
n. 626/94.
Le Parti si riservano di regolamentare gli ulteriori aspetti demandati
dal
suddetto Decreto alla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
17. A tal fine, entro il 30.6.96, le Parti procederanno a una verifica
circa l'attuazione di quanto convenuto con il presente articolo.
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