SICUREZZA DEL LAVORO
All'art. 82, lett. A), alla parte "Sedi
e strumenti di confronto", aggiungere
il seguente comma:
"I Comitati e gli Organismi di cui
sopra assumeranno la funzione prevista
dall'art. 20 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, di prima istanza di riferimento
in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione in materia di sicurezza".
All'art. 82, lett. A), nella parte "Sedi
e strumenti di confronto", al
secondo capoverso, sostituire la data del 31.12.91 con la data 31.12.95.
Dichiarazione congiunta.
Le parti dichiarano il loro impegno a:
1. Attuare azioni comuni e concertate,
a livello nazionale e territoriale,
nei confronti delle istituzioni, al fine di conferire centralità
nell'ambito
dei programmi finanziari agli investimenti nel settore dell'edilizia e
delle
infrastrutture, con particolare riguardo a quelli per il risanamento e
la
qualificazione del patrimonio abitativo, artistico e monumentale.
A tal fine si impegnano ad attivarsi,
di concerto con le altre
organizzazioni imprenditoriali del settore, affinché:
- sia recuperata la certezza del diritto;
- siano rimossi i fattori ostativi nell'impiego di risorse non ancora
utilizzate;
- sia incentivato e regolamentato l'impiego di risorse private per la
realizzazione di opere di pubblica utilità;
- sia evitata la destinazione per altre finalità di risorse già
destinate
ad investimenti per infrastrutture;
- sia riconosciuto il ruolo economico ed occupazionale delle piccole
imprese e dell'artigianato del settore nelle politiche di sviluppo per
il
Mezzogiorno.
2. Proseguire con proposte ed azioni comuni per riequilibrare la struttura
del costo del lavoro in edilizia, nella prospettiva della piena
equiparazione rispetto all'industria manifatturiera e, in particolare,
per il
completamente in tempi congrui della manovra di fiscalizzazione degli
oneri
sociali impropri anche per quanto concerne i premi INAIL.
Qualora dovesse essere modificato il
quadro determinato dai recenti
provvedimenti in tema di oneri sociali in edilizia, ad intervenire
congiuntamente per il miglioramento della struttura e il contenimento
del
livello dei costi derivanti dai provvedimenti predetti.
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