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EDILI ARTIGIANI
 
ACCR 27/10/95 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

SISTEMA CONTRATTUALE

1. Livello nazionale.

Al livello contrattuale nazionale spetta il compito di trattare le materie
specifiche di settore e definire il contratto collettivo del settore.

A questo scopo il livello contrattuale nazionale tratta in particolare i
seguenti argomenti:

- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- il sistema di classificazione;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative sulle condizioni di lavoro, sicurezza ed igiene;
- le azioni positive per le pari opportunità;
- gli Enti paritetici;
- la costituzione di eventuali fondi di categoria;
- altre materie tipiche del CCNL.

2. Livello regionale.

La titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle
realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di 2°
livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale,
rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di
imprese di settore e da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio
della titolarità contrattuale può essere affidato dalle Organizzazioni
regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la
collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali.

Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione
della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di
una sola delle Parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il
quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti
determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale
non previsti dal Contratto Regionale Integrativo, la relativa trattativa,
anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture
regionali o delegata da quest'ultima alle strutture territoriali interessate.

PROCEDURE E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI

Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali
nell'artigianato mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema
contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad
azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno
dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure e i tempi di
seguito descritti.

Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia
garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla
scadenza del precedente contratto.


1. Livello nazionale.

Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non
oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua
validità fino alla data di scadenza prevista.

La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi
e mezzo prima della scadenza prevista.

Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della piattaforma.

A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo
per trovare un accordo sostitutivo del precedente.

Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo, reciprocamente
soddisfacente, le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere
il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali.

Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del
lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.

Trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del
Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono
libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo
1-31 agosto.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia
inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non
prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella
presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza
contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si
determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato
nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane,
l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al
periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un
periodo di carenza.


Indennità di vacanza contrattuale.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza
del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo
non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero
dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento
provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex
indennità di contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del
contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.


2. Livello regionale.

La decorrenza del CCRIL cadrà a metà della vigenza del CCNL. La
definizione del CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure.

La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi
prima della data di decorrenza.

Entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di
illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del
negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione
della piattaforma.

A partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo
per trovare un accordo.

Trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per
concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie
nazionali.

Trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore
Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale
richiesta.

Trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento
dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si
ritengono libere da ogni vincolo procedurale.

Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo
1-31 agosto.

Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata
dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà
alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione
della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.

Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato
nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane,
l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al
periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un
periodo di carenza.

Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in
presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori
interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la
cui entità sarà stata stabilita dal CCNL a titolo di acconto sui futuri
miglioramenti della retribuzione regionale.

In base all'Accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992, al fine di
verificare "l'andamento del settore nella regione" agli effetti della
contrattazione salariale di secondo livello, le Parti, in sede regionale,
valuteranno la situazione economica, produttiva e occupazionale del settore
attraverso i risultati del sistema di concertazione e di informazione.

A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive
future dell'andamento del settore delle costruzioni nella regione, anche
alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato, tesi ad
accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema
artigiano.Stampa questa pagina