TRASFERTA
A) NORME GENERALI
All'operaio in servizio, comandato a prestare
temporaneamente la propria
opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto
il
rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio comandato a prestare
la propria opera in cantiere
diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre
i limiti
territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 42 ha diritto
a
percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'art. 26, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti
l'attività di produzione e
distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme
di
cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese
di
trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare
temporaneamente la propria attività per un impianto situato in
Comune diverso
da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza
per
raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini
territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria
del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto
3)
dell'art. 26, per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non
è dovuta nel caso che il lavoro si
svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando
questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza
o
abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di
cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul
posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa
è tenuta al rimborso delle spese
di viaggio e a provvedere per l'alloggio e il vitto o al rimborso delle
spese
relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura
forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto
alla
diaria di cui al comma 2.
* * * * *
Ferma restando l'applicazione del contratto
integrativo della circoscrizione
territoriale di provenienza, il trattamento economico derivante
complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di
paga
base e indennità di contingenza nonché dell'indennità
territoriale di
settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di
trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di
provenienza (2° livello di contrattazione), non può essere
inferiore al
trattamento complessivamente derivante dalla applicazione di minimo di
paga
base, indennità di contingenza e indennità territoriale
della circoscrizione
in cui si svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta
a titolo di indennità territoriale
temporanea. L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa Edile Artigiana
di provenienza di cui all'art. 43 del CCNL. Tuttavia, nel caso di cantieri
per i quali è prevista una durata superiore a 3 mesi al di fuori
della
circoscrizione territoriale di provenienza, l'impresa è tenuta
ad iscrivere
gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa Edile di quest'ultima
circoscrizione a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello
in
cui inizia la trasferta, sempreché gli operai in tale secondo periodo
di paga
siano in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere
l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui
si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine
di cui al comma precedente.
Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa
Edile di provenienza gli operai
dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e
condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario,
pali e
fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro
per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero,
risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le Associazioni
nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione.
Con riferimento all'art. 18 della legge
19.3.90 n. 55, l'impresa esecutrice
di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell'inizio
dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori
medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a
comunicare
alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando
in
quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è
effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti
alla Cassa
Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa
è tenuta anche a
documentare alla Cassa Edile, nella cui zona si svolgono i lavori, le
periodiche denunce delle retribuzioni erogate e i conseguenti versamenti
effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa
Edile della zona in cui si svolgono i
lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione
di
cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale
in vigore per le opere pubbliche
compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori l'obbligo
di
rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta
della
impresa o del committente.
Il certificato di regolarità contribuiva
è rilasciato dalla Cassa Edile del
luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale
regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile
di
provenienza.
Fermo restando il rispetto della normativa
e delle procedure su previste, nel
caso di trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa Edile Artigiana
di
provenienza, alla quale l'impresa resta iscritta, è abilitata al
rilascio
dell'attestato di regolarità contributiva per i lavoratori trasfertisti.
Dichiarazione delle parti.
Le Parti convengono che la normativa prevista
all'ultimo comma del presente
articolo si applica nel caso in cui la Cassa Edile del luogo in cui si
svolgono i lavori rifiuti di convalidare l'attestazione di regolarità
contributiva della Cassa Edile di provenienza o, entro 15 giorni dalla
data
della richiesta di quest'ultima, non abbia ottemperato a quanto previsto
al
penultimo comma del presente articolo.
Entro il 31.12.95, la Commissione prevista
al comma 2 del Protocollo sul
sistema di casse edili provvederà a definire gli Enti che, ai sensi
di
quanto convenuto nell'art. 43, rientrano nel sistema delle Casse Edili
Artigiane.
Dichiarazione a verbale.
La nuova disciplina della trasferta contenuta
nel presente accordo entrerà in
vigore dall'1.1.96, a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del
Lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18 della legge
19.3.90 n. 55
e dell'applicabilità dello speciale regime contributivo previsto
per le
indennità di trasferta dall'art. 12 della legge 30.4.69 n. 153.
Le parti si danno atto, altresì,
che l'ambito di competenza territoriale
delle Casse Edili Artigiane può essere provinciale o regionale,
secondo
quanto stabilito dai rispettivi Statuti e regolamenti.
Clausola di salvaguardia.
Fermo restando che la presente normativa
si applica in sostituzione di
quella di cui all'art. 25 del CCNL 15.11.91, subordinatamente alla garanzia
del riconoscimento ai lavoratori delle condizioni economico-normative
discendenti dalla contrattazione collettiva di riferimento, le parti
convengono che, trascorsi i termini delle verifiche previste nel Protocollo
sul sistema delle Casse Edili e comunque entro e non oltre il 31.12.95,
procederanno a un riesame per l'armonizzazione della materia in oggetto
al
fine di rispondere alle esigenze di piena applicazione del contratto di
lavoro per le imprese artigiane.
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