ALLEGATO C
REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE PER LA DISCIPLINA
DELL'APPRENDISTATO NELLE
IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI
Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato
del settore edile ed
affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento
e dalle
disposizioni della presente normativa.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni
di legge e dalla suddetta
particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del
presente contratto.
Art. 2 Periodo di prova
Il periodo di prova avrà la durata
massima di 6 settimane. Durante tale
periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto
di
lavoro senza obblighi di preavviso o di indennità, con il solo
pagamento
all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 3 Tirocinio presso aziende diverse
I periodi di servizio effettivamente prestati
in qualità di apprendista
presso altre imprese si cumulano ai fini della durata del tirocinio
prevista dalla presente normativa, purché detti periodi non siano
separati
da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscono alle stesse
qualificazioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo
dei periodi di tirocinio
precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve
documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già
compiuti
e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto
di lavoro, le imprese
rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di
tirocinio già compiuti e le qualificazioni per la cui acquisizione
sono
stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista
che abbia già prestato altri
periodi di tirocinio presso altre imprese per le medesime qualificazioni
è
quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato
interrotto.
Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del periodo di apprendistato
viene determinata in relazione ai
gruppi di lavorazioni e di qualifiche come di seguito indicati:
1° Gruppo
Le lavorazioni artistiche ed a alto contenuto
tecnico e professionale,
quali ad esempio ferraiolo, cementista-formatore, scalpellino-ornatore,
decoratore-pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista,
colorista e modellista).
Durata 4 anni e 6 mesi.
2° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale,
quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore,
palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore,
lastricatore.
Durata 3 anni e 6 mesi.
3° Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale
ed a basso contenuto professionale,
quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di
prefabbricati.
Durata 1 anno e 6 mesi.
Per gli impiegati, l'apprendistato ha
la stessa durata del 3° Gruppo.
Art. 5 Retribuzione
La retribuzione dell'apprendista è
determinata mediante l'applicazione
delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di
contingenza ed indennità territoriale di settore spettante al lavoratore
inquadrato al 2° livello.
Le parti concordano che, in nessun caso,
la retribuzione di fatto
dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale minima
spettante al
lavoratore con qualifica di 2° livello.
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Legge 56/57 60 65 70 75 80 85 85 90 90
1° gruppo 60 64 66 70 72 75 80 85
90
2° gruppo 60 65 70 75 80 85 90
3° gruppo 60 75 85
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Norma transitoria
Agli apprendisti in forza alla data del
10 marzo 1989 si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 18 luglio 1985. Per
il
trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia,
infortunio e malattia professionale si fa rinvio agli articoli 28,29 e
67,68.
Art. 6 Attuazione Legge n. 56/1987
Le parti, inoltre, nell'ambito della propria
autonomia contrattuale, in
attuazione dell'art. 21, 5° comma, della legge 28 febbraio 1987, n.
56,
concordano di sperimentare l'applicazione del disposto sopra richiamato,
convenendo sui seguenti criteri applicativi:
1) elevazione fino al compimento del 23
anno di età per l'assunzione degli
apprendisti per le qualifiche riferite al 1° Gruppo della presente
normativa;
2) ferma restando la durata del periodo
di apprendistato stabilita per il
1° Gruppo, il trattamento economico per gli apprendisti assunti in
attuazione della legge 56, cioè oltre i 20 anni di età,
viene
determinato mediante l'applicazione delle percentuali indicate dall'art.
5 sul minimo di paga, indennità di contingenza ed indennità
territoriale
di settore spettante al lavoratore del 30 livello;
3) agli apprendisti assunti in attuazione
della legge 56, al termine
dell'intero periodo di tirocinio suindicato, verrà attribuita la
qualifica professionale del lavoratore di 3° livello.
Art. 7 Insegnamento complementare
Le ore destinate all'insegnamento complementare
di cui all'art. 10 della
legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali da effettuare
di norma presso la Scuole Edili di cui all'art. 40 e possono essere
effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività,
come
previsto dall'art. 38 del Regolamento della legge sull'apprendistato;
in
tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali
e di
legge.
Art. 8 Attribuzione della qualifica
Ultimato il periodo di tirocinio di cui
all'art. 4 della presente
normativa, previa prova di idoneità, all'apprendista dovrà
essere
attribuita la categoria professionale del lavoratore del 2° livello.
Art. 9 Decorrenza e durata
La presente normativa è parte integrante
del Contratto collettivo nazionale
di lavoro di cui segue le sorti.
Nota a verbale
In considerazione della particolare legislazione
vigente nella provincia di
Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni
locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di
apprendistato.
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