ALLEGATO D
CASSE EDILI ARTIGIANE
I rappresentanti delle Organizzazioni
Artigiane e della FLC concordano di
programmare la costituzione di nuove Casse Edili artigiane, oltre a quelle
già esistenti; a tale scopo sarà costituita una Commissione
nazionale
paritetica per le definizione, entro il 30 settembre 1985, di criteri
e
principi nell'ambito dei quali le Organizzazioni territoriali, di concerto
con le rispettive Organizzazioni nazionali opereranno per la costituzione
di nuove Casse Edili.
Le parti convengono, altresì, che
le realtà mutualistiche già costituite
verranno armonizzate con i principi e criteri fissati dalla Commissione
nazionale paritetica entro un periodo massimo di 12 mesi dalla definizione
dei principi e criteri stessi.
A tal fine la Commissione nazionale paritetica
concorderà con le
organizzazioni promotrici di dette realtà mutualistiche le relative
modalità di attuazione.
Le prestazioni indicate negli articoli
7,19, e 20 sono erogate ai
lavoratori attraverso Istituti mutualistici secondo le seguenti modalità:
a) nelle realtà territoriali in
cui è costituita la Cassa Edile Artigiana,
le prestazioni saranno erogate attraverso la CEA stessa, la quale
provvede a:
- gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia e permessi
retribuiti;
- prestazioni di previdenza e di assistenza;
- ogni altro compito ad esse affidato
secondo gli statuti e gli accordi
vigenti.
Mediante l'iscrizione alle Casse Edili
Artigiane i lavoratori e le
imprese aderiscono alla politica contrattuale delle organizzazioni
rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del
presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione
contrattuale.
La riscossione per il tramite della Casse
Edili Artigiane dei contributi
associativi è regolata da accordi nazionali.
Il lavoratore ha diritto di richiedere
le prestazioni di cui ai commi
precedenti al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato
dall'obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento degli
obblighi verso la CEA stabiliti dal presente contratto, dagli accordi
nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dallo Statuto
e dal
Regolamento della Cassa stessa.
I predetti obblighi sono correlativi
ed inscindibili fra loro e pertanto
non ne è ammesso il parziale assolvimento.
La Cassa Edile Artigiana, con le modalità
stabilite localmente,
raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono
del
servizio e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta
di adesione al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, agli
accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché
allo
Statuto ed al Regolamento della Cassa stessa, con formale impegno di
osservare integralmente gi; obblighi ed oneri derivanti dai contratti,
accordi ed atti normativi medesimi, Con l'iscrizione alla CEA i
lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di
adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
A decorrere dal 1° novembre 1991,
è posta a carico dei datori di lavoro
e dei lavoratori una quota nazionale di adesione contrattuale in misura
pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3
dell'art. 26 maggiorata del 23%.
L'importo della quota nazionale a carico
dei lavoratori è trattenuto dal
datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed
è
versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla CEA con la
periodicità e le altre modalità previste per il versamento
dei
contributi. Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito
in due parti uguali da attribuire cumulativamente alle Federazioni
Nazionali stipulanti il presente contratto di cui uno di spettanza alla
rappresentanza dei datori di lavoro.
La CEA provvederà a rimettere
direttamente alle Organizzazioni Nazionali
predette gli importi di rispettiva competenza.
Le Organizzazioni territoriali aderenti
alle Associazioni nazionali
stipulanti il presente contratto possono prevedere l'istituzione di
quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura
paritetica, dei datori di lavoro e dei lavoratori e da computarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26. Tale base
di
calcolo sarà maggiorata del 23% con accordo tra le competenti
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti.
L'importo della quota a carico dei lavoratori
è trattenuto dal datore di
lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è
versato,
unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla CEA
secondo le modalità ed alle condizioni da concordare localmente
dalle
Associazioni predette.
Il gettito complessivo delle quote di
adesione contrattuale sarà
ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza delle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Organizzazioni
firmatarie del presente contratto e l'altra da attribuire
cumulativamente alle Associazioni territoriali dei lavoratori aderenti
alle Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo
riparto tra loro.
b) Nelle realtà territoriali in
cui non è ancora costituita la CEA, in
attesa della costituzione di detto Ente, le prestazioni saranno erogate
attraverso gli Istituti mutualistici esistenti nel territorio (Casse
Edili) nel rispetto dei relativi regolamenti.
Ad unica eccezione di quanto sopra previsto,
le parti convengono che per
gli apprendisti dipendenti dalle imprese artigiane si opererà nel
rispetto
di quanto pattuito nel presente contratto sia per quanto riferito alla
contribuzione del datore di lavoro che per quanto attiene alla erogazione
delle prestazioni.
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