Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL

ALLEGATO F

REGOLAMENTO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

1) All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale
edile, anche in Casse Edili diverse da quelle artigiane, queste ultime
corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza,
la prestazione disciplinata dal presente regolamento.

2) L'operaio matura l'anzianità professionale edile quando, in ciascun
biennio, possa far valere almeno 2100 ore computando a tale effetto le
ore di lavoro ordinario prestato, nonché le ore di assenza dal lavoro
per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per
infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL. Ciascun
biennio scade il 30 settembre dell'anno precedente quello
dell'erogazione.

L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile artigiana in occasione del
1° maggio.

3) La prestazione per l'anzianità professionale edile è stabilita secondo
importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio
abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli
importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro
ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate
alla Cassa Edile Artigiana per il secondo anno del biennio di cui al
secondo comma del par. 2.

------------------------------------------------------------------------
Importo orario maggio 1992

numero delle erogazioni operai operai operai operai
percepite dal singolo IV III II I
lavoratore livello livello livello livello
------------------------------------------------------------------------

1a e 2a erogazione 175,16 161,05 145,00 128,32
3a e 4a erogazione 350,32 322,09 290,01 256,64
5a e 6a erogazione 525,48 483,14 435,02 384,97
7a e 8a erogazione 700,64 644,18 580,02 513,29
9a e successive 875,81 805,23 725,03 641,62

------------------------------------------------------------------------
Importo orario maggio 1993

numero delle erogazioni operai operai operai operai
percepite dal singolo IV III II I
lavoratore livello livello livello livello
------------------------------------------------------------------------

1a e 2a erogazione 220,24 202,95 182,47 160,51
3a e 4a erogazione 440,48 405,90 364,94 321,02
5a e 6a erogazione 660,72 608,86 547,40 481,53
7a e 8a erogazione 880,96 811,81 729,87 642,04
9a e successive 1.101,20 1.014,76 912,34 802,55

------------------------------------------------------------------------
Importo orario maggio 1994

numero delle erogazioni operai operai operai operai
percepite dal singolo IV III II I
lavoratore livello livello livello livello
------------------------------------------------------------------------

1a e 2a erogazione 220,24 202,95 182,47 160,51
3a e 4a erogazione 440,48 405,90 364,94 321,02
5a e 6a erogazione 660,72 608,86 547,40 481,53
7a e 8a erogazione 880,96 811,81 729,87 642,04
9a e successive 1.101,20 1.014,76 912,34 802,55

------------------------------------------------------------------------


Nota - Le parti si danno atto che le cifre sopraindicate corrispondono
rispettivamente al 5%, al 10%, al 15%, al 20% e al 25% del minimo di
paga base di ciascuna categoria.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8
l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80%
di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti si fa riferimento al minimo di paga ad essi
spettante a norma della disciplina contrattuale vigente.

La Cassa Edile artigiana presso la quale è iscritto l'operaio al momento
dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha
prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne
dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare per il
tramite di essa Cassa Edile artigiana l'importo della prestazione di
loro competenza.

Nel caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del
60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente
accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui
esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che
ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa
Edile artigiana anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4) In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai
che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano
maturato il requisito di cui al punto 2) e per i quali, nel biennio
precedente l'evento, siano stati effettuati presso la Cassa Edile
artigiana gli accantonamenti di cui all'art. 22 del CCNL, è erogata
dalla Cassa Edile artigiana, su richiesta dell'operaio o degli aventi
causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima
contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza
e indennità territoriale di settore spettanti all'operaio stesso al
momento dell'evento.

5) al fine di far conseguire agli operai dipendenti benefici di cui al
presente regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a) a dichiarare alla locale Cassa Edile artigiana le ore di lavoro
ordinario effettivamente prestato da ciascun operaio;

b) versare alla Cassa Edile artigiana un contributo da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione al punto 3 dell'art. 26 del presente
contratto, per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma
della lettera a). La misura del contributo è stabilita, in relazione
alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti. 11
contributo affluisce ad un autonomo fondo denominato "Fondo per
anzianità professionale edile".

6) Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal par. 2 la
Cassa Edile artigiana registra a favore di ciascun operaio le ore di
lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le
quali è stato versato il contributo previsto dal par. 5.

Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile artigiana registra anche le ore
di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale
indennizzate dall'INAIL.

La Cassa Edile artigiana registra altresì:

1) 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio
munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione
dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

2) 88 ore ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta
dell'operaio munita della certificazione necessaria e
dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto
di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2) nonché della
registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e
dall'INAIL, delle quali la Cassa Edile artigiana non sia a conoscenza,
la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile Artigiana
entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione
del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca da una ad altra Cassa Edile
artigiana, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio
medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello
predisposto dalle Associazioni Nazionali comprovante la sua posizione in
ordine all'anzianità professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile
artigiana della circoscrizione nella quale si è trasferito.

Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi
trasferimenti.

7) Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione
del presente regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo tra le stesse, la controversia è rimessa alle
predette Associazioni che decidono in via definitiva.

Ogni controversia tra le Organizzazioni territoriali inerenti
all'amministrazione del "fondo per l'anzianità professionale edile" è
parimenti rimessa alle Associazioni Nazionali per le decisioni
definitive.

8) Le Casse Edili artigiane sono tenute a dare esatta ed integrale
applicazione al presente regolamento, fino a nuova disposizione delle
Associazioni nazionali stipulanti.

Gli organi di amministrazione delle Casse Edili artigiane sono vincolati
a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a
non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogative,
innovative e integrative del regolamento medesimo.

9) La disciplina dell'Istituto sarà riesaminata dalle Associazioni
nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale
che interferissero nella materia. Stampa questa pagina