ALLEGATO G
RELAZIONI SINDACALI
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL,
CISL e UIL al fine di realizzare
gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27
febbraio 1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo,
concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di
confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per
una
gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni
e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione
di confronti a livello
nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio
1987
(previdenza, assistenza malattia, politica fiscale, credito, finanziamenti
pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema
di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono
l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti
di confronto e di auspicabili
convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del
rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono
su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale
e
regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale
definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano
di concretizzare il momento delle
relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi
sul ruolo produttivo ed
occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità
di
sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dal CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di
confronto che svolgano un ruolo
propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di
occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e
dinamismo
del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle
sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della
politica nazionale e comunitaria
di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza
dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro
dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema
fiscale e parafiscale, con
particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate
più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti
produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche la fine
di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto
delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo
di alcune aree del Mezzogiorno,
congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse,
commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte
atte a sostenere quanto
comunemente concordato qualora sui temi sopraindicati le parti
realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di
quanto previsto al presente capitolo,
le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno
relazioni finalizzate ad
iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c) e),
f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza
dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche
attivando le commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del
27-2-1987.
Le organizzazioni artigiane Confartigianato
CNA, CASA, CLAAI e le
Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordando sullo sviluppo
di un
sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile
punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di
rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali,
riconosciuti dalle OO.SS.
stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le
organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al
comma precedente si istituiscono
sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive
rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno
esaminate e possibilmente
risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese,
eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano
trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti
si armonizzeranno con
l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL dei
settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano
l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1),
anche qualora dipendenti di
imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro
mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di
5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e
a modifica dell'accordo del 21-12-83
tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei
settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire
dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le
attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui
al comma
2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per
ogni
dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed i ai soli fini contabili
delle quantità saranno
ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per
l'attività della rappresentanza
(1° comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per
le attività congiunte programmate
nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza
contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno
determinati in sede di confronto a
livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i
bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo
facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la
successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo
entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno
dalla armonizzazione di cui al
punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà,
sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità
della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del
presente accordo e fino
all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati
in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove
esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al
pieno e permanente rispetto dello
spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i
lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS.
e le OO.AA. esamineranno, in
sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di
lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati
individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà
avvenire entro 5 giorni dal
ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza
delle OO.SS. il provvedimento
diverrà esecutivo; analogamente la assenza delle OO.AA. comporterà
la
revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL,
comunque espressi, durano in
carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno
riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è
inteso apportare modifiche alla
normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge
533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 Codice Civile.
DICHIARAZIONE A VERBALE DEL MINISTRO
Il ministro dichiara che l'accordo prevede
che le OO.SS. definiscano
autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
DICHIARAZIONE A VERBALE DI CISL E UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma
scelta, i rappresentanti
sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende
artigiane associate alle OO.AA firmatarie del presente accordo, data la
peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana
eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le
strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per
conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del
mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al
lavoratore interessato sarà comunque
garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti
dal 3° e 4° comma dell'art. 31 della Legge 300/700 - Statuto dei
diritti
dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e
la CLAAI prendono atto di tale
dichiarazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CGIL
La CGIL dichiara che procederà
a designare ai livelli previsti
congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti
possono essere lavoratori
dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi
e che
i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino
elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente
i criteri e le modalità di scelte e le
entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà
locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti
contrattuali e di legge
competenti.
PROTOCOLLO PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento
e della ripartizione delle
risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene
costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle
OO.SS..
2) Le imprese verseranno le quote al fondo
di cui al punto precedente
attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica
convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica
convenzione INPS entro il
31-7-1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese
artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso
di mancato funzionamento del
meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento
dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e
sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale
verranno messe a conoscenza dei
dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà
alla ripartizione degli accantonamenti
tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del
presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data
dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le
quote per bacino di appartenenza e
per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle
organizzazioni nazionali
stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno
periodicamente e comunque
la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale
delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione
delle risorse stesse ai bacini individuali e ai soggetti interessati
designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del
funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari
motivi congiuntamente definiti, le
stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse
che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata
ai soggetti interessati, in base alle
designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA.
firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno
i programmi congiuntamente
elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2°
comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere
disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di
attività di cui sopra, definiti nello
spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno
utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello
stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal
comma 1° del punto 7), resta inteso
che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di
impresa
non concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno,
a carico del fondo
stesso, quanto versato.
NOTA A VERBALE
CGIL, CISL E UIL confermano che, con il
presente accordo, non si è voluto
innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle
categorie
sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e
la CLAAI prendono atto della nota a
verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa
sulle rappresentanze sindacali
di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti
nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20 maggio 1970,
n.
300.
NOTA A CHIARIMENTO DEL SETTORE EDILE
A chiarimento dell'Accordo Interconfederale
del 21-7-1988, tenendo conto
della specificità dell'organizzazione del lavoro presente nei cantieri
edili, CGIL-CISL-UIL e le Confederazioni dell'Artigianato firmatarie
dell'Accordo sopra richiamato, d'intesa con le rispettive Federazioni
nazionali di categoria del settore edile, precisano quanto segue:
- per il settore dell'edilizia, nel confermare
la validità delle soluzioni
adottate all'interno dell'Accordo interconfederale in merito alla
rappresentanza sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale
applicazione dell'Accordo stesso, si conviene che in sede di trattative
di categoria possono essere individuate diverse modalità applicative,
fermo restando quanto previsto al punto 5 dell'Accordo interconfederale,
in ordine al punto 2 del relativo Regolamento, tenuto conto della realtà
delle Casse Edili Artigiane e dell'impegno di una loro estensione su
tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall'accordo di
categoria del 19-3-1990.
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