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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 10 Riposo settimanale

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una
durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla
legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal
presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo
domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi
godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell'art. 26 sempreché non si tratti di operai turnisti,
vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 23 punto 12).

L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo
compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore
prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la
maggiorazione per lavoro festivo.

Art. 11 Soste di lavoro

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio
della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste
nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata; qualora
l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto
alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Stampa questa pagina