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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 12 Sospensione e riduzione di orario

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per
rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla
corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad
orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli organi competenti affinché siano
accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di
autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre, le parti
concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana
successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione
dell'orario.

A decorrere dal 1° giugno 1976, nel caso di sospensione o riduzione di
orario determinate da cause metereologiche, le imprese erogheranno acconti
di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di
legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni
continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di
sospensioni e riduzioni l'acconto di cui sopra non deve comportare
l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore
di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione
Provinciale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate
a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo. Stampa questa pagina