Art. 12 Sospensione e riduzione di orario
Le parti si impegnano ad intervenire presso
gli Organi competenti per
rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione
alla
corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi
o ad
orario ridotto.
Le parti interverranno altresì
presso gli organi competenti affinché siano
accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di
autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre, le parti
concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana
successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione
dell'orario.
A decorrere dal 1° giugno 1976, nel
caso di sospensione o riduzione di
orario determinate da cause metereologiche, le imprese erogheranno acconti
di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma
di
legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso
di sospensioni o riduzioni
continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di
sospensioni e riduzioni l'acconto di cui sopra non deve comportare
l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150
ore
di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da
parte della competente Commissione
Provinciale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme
erogate
a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.
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