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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 13 Recuperi

E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste,
indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da
cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato
tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite
massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni
lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o
l'interruzione.

In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha
la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro
normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla
volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere
l'orario normale giornaliero di 10 ore. Stampa questa pagina