Art. 13 Recuperi
E' ammesso il recupero dei periodi di
sosta dovuti a cause impreviste,
indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino
da
cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato
tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario
non possono eccedere il limite
massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni
lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta
la sosta o
l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario
settimanale, l'impresa ha
la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le
ore di lavoro
normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla
volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore
di recupero non si può eccedere
l'orario normale giornaliero di 10 ore.
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