Art. 14 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro
è disciplinato dal presente contratto
sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria
(comprensivi dell'indennità di caropane per i lavori pesanti) di
cui alla
tabella allegato A) che forma parte integrante del presente articolo.
In relazione agli orari contrattuali di
lavoro di cui ai precedenti
articoli 6 e 8 resta convenuto che il valore orario dell'indennità
di cui
all'allegata tabella, è ragguagliato:
A) per gli operai di produzione:
a 1 /173 della contingenza mensile;
B) per gli operai addetti a lavori discontinui
o di semplice attesa o
custodia:
a 1/216,66 della contingenza mensile;
per gli operai discontinui retribuiti
con il minimo di paga base di cui
alla lettera a) della tabella allegata A) del presente contratto, il
valore orario dell'indennità di contingenza a decorrere dal 1°
agosto
1976, è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile;
C) per i guardiani, portieri e custodi,
con alloggio nello stabilimento,
nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato,
anche in carovane, baracche o simili: a 1/260 della contingenza mensile.
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