Art. 15 Indennità territoriale di settore
Per le particolari caratteristiche della
prestazione in edilizia e con
riferimento alle diverse situazioni produttive, dell'occupazione e
ambientali delle singole circoscrizioni territoriali è dovuta,
per tutte le
ore di effettivo lavoro, una indennità nelle misure in atto alla
data di
stipula del presente contratto.
Restano fermi, in aggiunta alle indennità
di cui sopra, i superminimi e le
altre differenze retributive vigenti per singole mansioni o per particolari
categorie di lavoro.
Nei casi particolari in cui nella struttura
retributiva complessiva le
indennità sopra dette non sono identificabili, esse debbono intendersi
corrisposte fino a concorrenza delle indennità suddette e la parte
eventualmente eccedente considerata come super minimo.
Le organizzazioni territoriali di categoria,
aderenti alle Associazioni
Nazionali contraenti, potranno concordare per la circoscrizione di propria
competenza, con decorrenza non anteriore al 1.1.1993, un incremento
dell'indennità territoriale di settore e del premio di produzione.
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