Art. 16 Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo,
sia individuale che collettivo,
vanno osservate le seguenti norme.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate
in modo da consentire al
complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi
normalmente considerati, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga
base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5%
dei
minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate
per iscritto al lavoratore
o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima
dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere
ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì
comunicato:
a) composizione della squadra (quando
si tratta di cottimi collettivi) con
la indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive
qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere
a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per
la formazione della tariffa e per la
liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità
di misura.
Le tariffe di cottimo così determinate
fra le parti direttamente
interessante, non divengono definite se non dopo superato un periodo di
assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente
necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto
periodo di
assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate
per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento,
le tariffe possono essere
sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni
di esecuzione dei lavori o in ragione degli stessi. In questo caso la
sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non
dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a
cottimo, o partecipando al cottimo
come cottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo
comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà
gli verrà
garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei
cottimi collettivi saranno fatte
dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale
alla
loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate
nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio
di guadagno verrà fatto a
cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei
periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all'operaio saranno
concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione
maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo
a quello ad economia, non ha
il diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui,
restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il
mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione di rapporto di
lavoro, le norme per la liquidazione
degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli articoli 33
e
38 del presente contratto di lavoro.
L'operaio deve essere retribuito secondo
il sistema del cottimo quando, in
conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza
di
un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua
prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei
tempi di
lavorazione.
Ai concottimisti, intesi per tali gli
operai specificatamente vincolati a
ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione
lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà
essere
corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di
cottimo del 5% di cui sopra.
|