Art. 17 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di
lavoro
E' vietata l'interposizione nel lavoro
a cottimo e sono altresì vietate
tutte le forme di mera intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
di lavoro. E altresì vietato il ricorso a prestazione di lavoratori,
per
l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i
lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di
eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di
interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle
prestazioni di lavoro.
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