Art. 18 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei
subappalti
A) L'impresa artigiana appaltatrice o
subappaltatrice deve disporre delle
macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni
oggetto dell'appalto e del subappalto.
All'impresa artigiana appaltatrice o
subappaltatrice è tuttavia
consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel
cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva
(ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
B) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione
di una qualsiasi delle opere
rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro,
affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili
ed
affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o
subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa
occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo
previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui
all'articolo 42 dello stesso.
L'impresa artigiana è tenuta a
comunicare alla Cassa Edile competente
per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o
subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o
subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima
di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al
comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le
Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data
agli istituti competenti per le
assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle
Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante
è tenuta altresì a
comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato
territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o
subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate,
della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che
verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale
la
dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale
ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il facsimile
concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai sindacati competenti
per la circoscrizione
territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei
datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve
essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio
dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente
lettera B), l'impresa
artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa
artigiana appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegui i lavori
aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili
ed
affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima,
adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di
esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo
specificato al primo comma della lettera B).
D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti
a far valere nei confronti della
impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere B) e
C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla
cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle
lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversa,
ferma la applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente
contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei
confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e
dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
E) La disciplina di cui alle lettere precedenti
si applica anche nei
confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione
ed
organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per
l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase
esecutiva delle opere.
F) E' compito del rappresentante sindacale
di cui all'art. 89, lettera B),
d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite
l'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle
Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della
disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimenti a verbale
La disciplina di cui al presente articolo
non si applica alle imprese per
le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli
riguardanti le imprese edili ed affini.
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