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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 19 Ferie

Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso
l'impresa ad un periodo di ferie pari a 4 settimane di calendario (160 ore
di orario normale) escludendo dal computo i giorni festivi di cui all'art.
21. Con gli accordi integrativi locali sarà effettuata la distinzione del
periodo feriale nell'arco annuale e saranno fissati i periodi nell'ambito
dei quali di norma le ferie debbono essere godute.

Agli operai che non hanno maturato l'anno di anzianità spetta il godimento
delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale
annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso
le imprese.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro di comune
accordo contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 22. Stampa questa pagina