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CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 1 Assunzione

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di legge.

Art. 2 Documenti

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo
familiare;
4) il codice fiscale;
5) la tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie ed il libretto
personale;
6) i documenti comprovanti il diritto all'assistenza malattia;
7) i documenti eventuali relativi ai versamenti effettuati a favore
dell'operaio per ferie, gratifica natalizia, riposi annui. Nel caso in
cui l'operaio ne sia sprovvisto l'impresa provvederà a far munire
l'operaio dei documenti di cui trattasi.

E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non
anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale
variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli
eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da
parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che
ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge. Stampa questa pagina