Gli operai hanno diritto per ogni anno
di anzianità consecutiva presso
l'impresa ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione
di
fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica
natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa.
Per il pagamento della gratifica natalizia
valgono le norme dell'articolo
22.