Art. 21 Festività
1) Tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di
lavoro domenicale;
3) le seguenti festività nazionali
ed infrasettimanali:
1 gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania
lunedì successivo alla Pasqua;
25 aprile - anniversario della liberazione;
1 maggio - Festa del lavoro;
15 agosto - Assunzione;
1 novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - Santo Stefano.
Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Qualora la festività del Santo
Patrono coincida con una delle festività
infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
A decorrere dal 1° luglio 1985 per
le festività di cui al punto 3), il
trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a
norma di
legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al
punto 4) dell'art. 26.
Per gli addetti ai lavori discontinui
o di semplice attesa o custodia per i
quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore in
attuazione dell'art. 8, il trattamento economico per le festività
è pari
rispettivamente a dieci e dodici ore.
A norma della legge il trattamento economico
per le festività di cui al
punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione
del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché,
nell'ipotesi
di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre
due
settimane. A decorrere dal 1° luglio 1985 per le festività
soppresse del 2
giugno e del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa
un
trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata
sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 26
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