Cassa Edile Rimini Untitled Document
Torna alla pagina principale

 

 

 

SITO NON IN AGGIORNAMENTO,
CONSULTARE IL NUOVO SITO www.cassaedilefcr.it

EDILI ARTIGIANI
 
CCNL 15/11/91 TORNA ALL'INDICE DEL CCNL


Art. 21 Festività

1) Tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1 gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania
lunedì successivo alla Pasqua;
25 aprile - anniversario della liberazione;
1 maggio - Festa del lavoro;
15 agosto - Assunzione;
1 novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - Santo Stefano.
Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività
infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle
Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.

A decorrere dal 1° luglio 1985 per le festività di cui al punto 3), il
trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di
legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al
punto 4) dell'art. 26.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i
quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore in
attuazione dell'art. 8, il trattamento economico per le festività è pari
rispettivamente a dieci e dodici ore.

A norma della legge il trattamento economico per le festività di cui al
punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione
del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi
di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due
settimane. A decorrere dal 1° luglio 1985 per le festività soppresse del 2
giugno e del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa un
trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata
sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 26 Stampa questa pagina